Statuto della società europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2157/2001, relativo allo statuto della Società europea

Direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELLE DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Regolamento (CE) n. 2157/2001

Applicazione congiunta del regolamento SE e della legislazione nazionale

La SE con sede sociale in un paese dell’Unione è disciplinata:

Regole per la costituzione di una SE

Una SE si costituisce a partire da almeno due società costituite in paesi diversi del SEE, può perciò essere costituita solo a partire da una base preesistente. Deve essere dotata di un capitale minimo di 120 000 euro, e può essere creata nei seguenti modi.

Tipo di costituzione

Tipo di società

Criteri da soddisfare

Fusione (per costituire una SE)

Società per azioni

Almeno 2 società devono provenire da diversi paesi del SEE

Costituzione di una holding europea

Società per azioni pubbliche o private

Almeno 2 società devono provenire da diversi paesi del SEE o devono avere una affiliata o succursale in un altro paese dell’UE per un periodo di almeno 2 anni

Costituzione di una società europea affiliata

Aziende e altre entità giuridiche

Almeno 2 entità devono provenire da diversi paesi del SEE o devono avere una affiliata o succursale in un altro paese dell’UE per un periodo di almeno 2 anni

Conversione

Società per azioni

La società deve avere una affiliata in un diverso paese del SEE per un periodo di almeno 2 anni

Una SE:

L’iscrizione e la liquidazione di una SE sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Due possibili strutture organizzative

Gli statuti della SE possono prevedere due diversi sistemi organizzativi:

Mancanza di armonizzazione fiscale

Le SE sono soggette a tasse e oneri in tutti i paesi SEE in base alle regole applicabili in tali paesi.

Il regolamento di modifica (UE) 2020/699 introduce un’eccezione temporanea alle norme che disciplinano le SE [e le società cooperative europee (SCE), create ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003]. Poiché le misure di confinamento e il distanziamento sociale dovute alla Covid-19 rendono difficile per le SE e le SCE organizzare le proprie assemblee generali entro 6 mesi dalla fine del proprio esercizio finanziario, come richiesto dalla legge, tale misura temporanea consente alle SE e alle SCE di tenere le loro assemblee generali entro 12 mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2020.

Direttiva 2001/86/CE

Coinvolgimento dei lavoratori nella SE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA DIRETTIVA?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2157/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio, del 25 maggio 2020, relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).

Ultimo aggiornamento: 28.09.2020