Gruppo europeo di interesse economico

 

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 2137/85 – il gruppo europeo di interesse economico

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Un GEIE deve essere costituito conformemente alle disposizioni che seguono.

Scopo

Lo scopo del gruppo è di facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività e competenze al fine di raggiungere risultati migliori rispetto a quanto potrebbero fare agendo singolarmente i suoi membri

Formazione

Dipendenti

Un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone.

Pubblicazione della costituzione e scioglimento

Gli estremi della costituzione o dello scioglimento di un GEIE dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Sede legale

La sede legale di un gruppo dovrà situarsi all'interno dell’UE e potrà essere trasferita da un paese dell'UE ad un altro subordinatamente a certe condizioni.

Diritti di voto e organi

Ogni membro di un GEIE avrà almeno un voto, sebbene il contratto di gruppo possa dare a certi membri più di un voto, purché nessun membro ne detenga la maggioranza. Il regolamento indica le decisioni per le quali è richiesta l'unanimità.

Il GEIE dovrà avere almeno due organi:

Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il GEIE nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo.

Utili

Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso. Gli utili del GEIE saranno considerati utili dei membri e ripartiti tra questi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo, o, nel silenzio del contratto, in quote uguali. I profitti o le perdite di un GEIE saranno tassabili solo in capo ai suoi membri.

Responsabilità solidale e illimitata

In contropartita della dell'autonomia contrattuale, che è alla base del GEIE, e del fatto che non si richiede ai membri un capitale obbligatorio, ogni membro del GEIE è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni del GEIE.

CONTESTO

Il regolamento risponde all'esigenza di uno sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta l’UE e a quella di istituire un mercato comune che offra condizioni analoghe a quelle del mercato nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1–9)

Ultimo aggiornamento: 20.06.2016