Informazioni sulla regolamentazione relativa alle succursali delle società dell'Unione europea soggette all'obbligo di pubblicità

La presente direttiva definisce la pubblicità che si applica alle succursali aperte in uno Stato membro dalle società a responsabilità limitata di un altro Stato membro dell'Unione europea (UE) o di un paese terzo. È volta a eliminare le disparità relative alla tutela dei soci e dei terzi e a salvaguardare l'esercizio del diritto di stabilimento.

ATTO

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato [Cfr. atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

La direttiva si applica alle succursali aperte in uno Stato membro sia dalle società a responsabilità limitata (elencate nella direttiva 2009/101/CE) soggette alla legge di un altro Stato membro, che dalle società soggette alla legge di un paese terzo che prevede un tipo di società comparabile.

Succursali di società di altri Stati membri

L'obbligo della pubblicità concerne:

Gli atti devono obbligatoriamente essere resi pubblici tramite il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese stabilito dalla direttiva 2012/17/UE e resi disponibili entro la metà del 2017. Le succursali devono essere disporre di un identificativo unico che consenta l'identificazione di almeno:

Esso dovrebbe inoltre contenere, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

Lo Stato membro della succursale può richiedere informazioni aggiuntive, ad esempio la firma dei rappresentanti della società o l'atto costitutivo.

Quando la pubblicità fatta presso la succursale diverge dalla pubblicità fatta presso la società, la prima prevale per le operazioni effettuate con la succursale. Se una società apre diverse succursali in uno Stato membro, può scegliere nel registro di quale succursale pubblicare i documenti contabili e l'atto costitutivo, e fare riferimento ad essi nei registri delle altre succursali.

Il registro della società deve rendere disponibile senza indugio, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, le informazioni relative a qualsiasi procedura di scioglimento o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, qualora questo avesse conseguenze legali nel registro dello Stato membro. Il registro della succursale deve poter ricevere tali informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri, affinché le succursali possano essere cancellate dal registro.

Succursali di società di paesi terzi

I requisiti relativi all'obbligo di pubblicità per le succursali di società di paesi terzi che sono di tipo comparabile alle società a responsabilità limitata dell'UE, comprendono i seguenti requisiti aggiuntivi:

Qualora i documenti contabili non siano stilati secondo la normativa UE o in modo simile, gli Stati membri possono richiedere che vengano redatti e soggetti a pubblicità per le attività della succursale.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 89/666/CEE

3.1.1990

1.1.1992

GU L 395 del 30.12.1989

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2012/17/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio

6.7.2012

7.7.2014

GU L 156 del 16.6.2012

I successivi emendamenti e correzioni alla direttiva 89/666/CE sono stati inclusi nel testo di base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

Ultima modifica: 11.07.2014