Modalità di voto in seno al Consiglio direttivo della BCE
SINTESI DI:
Decisione 2003/223/CE concernente una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
- La decisione introduce un sistema di rotazione dei diritti di voto in seno al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), per garantire un processo decisionale equo ed efficiente, indipendentemente dal numero degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) la cui moneta è l’euro.
- Limita il numero dei diritti di voto dei governatori dalle banche centrali nazionali (BCN) a 15 e stabilisce le norme sulla loro assegnazione e rotazione.
PUNTI CHIAVE
Secondo lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali, ogni membro del Consiglio direttivo dispone di un voto. Per mantenere la capacità del Consiglio direttivo di adottare decisioni efficaci e tempestive man mano che i nuovi Stati membri aderiscono alla zona euro, i membri del Consiglio direttivo hanno concordato che il numero di governatori delle BCN che esercitano un diritto di voto non deve superare i 15. La decisione modifica di conseguenza il metodo di voto.
Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è uno dei tre organi decisionali della BCE. Gli altri due organi sono il Comitato esecutivo e il Consiglio generale.
- Il Consiglio direttivo costituisce il principale organo decisionale. Le sue missioni principali sono:
- definire la politica monetaria della zona euro;
- adottare orientamenti e decisioni per raggiungere tale scopo; e
- adottare decisioni generali in materia di vigilanza.
- Il Consiglio direttivo si compone di sei membri del Comitato esecutivo e dei governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro (attualmente venti). Il numero di governatori aumenta quindi ogni volta che un nuovo Stato membro entra nella zona euro.
Rotazione dei diritti di voto per gruppo
- Il numero totale dei diritti di voto nel consiglio direttivo della BCE è limitato a 21. I sei membri del Comitato esecutivo esercitano il diritto di voto in via permanente. Gli altri governatori detengono i 15 diritti di voto rimanenti che ogni mese sono oggetto del sistema di rotazione.
- I governatori sono suddivisi in gruppi costituiti secondo una classificazione degli Stati membri della zona euro, basata:
- sulla quota nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato (PIL pm)* degli Stati membri della zona euro;
- sulla quota nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie* degli Stati membri della zona euro.
- All’interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il proprio diritto di voto per uguali periodi di tempo. Un governatore appartenente al primo gruppo non può votare meno frequentemente di un governatore appartenente al secondo gruppo.
- Tali criteri intendono assicurare trasparenza e obiettività, tenendo in considerazione il peso economico dello Stato membro nella zona euro e le dimensioni del suo settore finanziario.
- La decisione prevede due fasi nell’attuazione del sistema di rotazione dei voti.
Prima fase (fase attuale): assegnazione dei diritti di voto quando il numero dei governatori è superiore a 15, ma è inferiore a 22
- Dalla data in cui il numero dei governatori sarà superiore a 15, e fino a che non sarà pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi:
- il primo gruppo è composto dai cinque governatori delle BCN che si classificano più in alto sulla base dei criteri sopramenzionati (attualmente Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi);
- il secondo gruppo è costituito da tutti gli altri governatori.
- I cinque governatori del primo gruppo condividono complessivamente quattro diritti di voto, mentre i rimanenti governatori avranno 11 voti.
- La prima fase avrebbe dovuto essere applicata a gennaio 2009, quando la Slovacchia è entrata a far parte della zona euro in qualità di sedicesimo Stato membro. Tuttavia, nel dicembre 2008, il Consiglio direttivo ha deciso di posticipare l’avvio del sistema di rotazione, in modo da evitare che i governatori di un gruppo avessero una frequenza di voto del 100 %.
- Di fatto, la prima fase del nuovo sistema di rotazione è stata introdotta il 1o gennaio 2015, quando la Lituania è entrata a far parte della zona euro in qualità di diciannovesimo Stato membro.
Seconda fase (fase futura): assegnazione dei diritti di voto quando il numero dei governatori raggiunge i 22
- A decorrere dalla data in cui il numero dei governatori è pari a 22, vengono costituiti tre gruppi:
- il primo gruppo sarà composto dai cinque governatori che si classificano più in alto in funzione dei criteri di cui sopra;
- il secondo gruppo è formato dalla metà del numero totale dei governatori. Questo gruppo è composto dai governatori delle BCN degli Stati membri che detengono le posizioni successive nella classifica basata sui criteri di cui sopra;
- il terzo gruppo è composto da tutti gli altri governatori.
- Quattro diritti di voto sono quindi assegnati al primo gruppo, otto al secondo e tre al terzo.
Attuazione, adeguamenti e modifiche future
CONTESTO
Secondo gli attuali accordi istituzionali della BCE, il Consiglio direttivo prende la maggior parte delle decisioni su base consensuale.
La rotazione di voto tiene conto di alcuni principi fondamentali, tra cui il principio «un membro, un voto» per i governatori che esercitano un diritto di voto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo secondo una capacità personale e indipendente, la rappresentatività, la modifica automatica del sistema di rotazione e la trasparenza.
I voti vengono esercitati di persona o, in via eccezionale, mediante teleconferenza. Affinché il Consiglio direttivo possa votare, vi è un quorum pari a due terzi dei membri che hanno diritto di voto. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice e in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Attualmente, venti Stati membri hanno aderito alla zona euro. La Croazia è stata l’ultimo Stato membro a soddisfare i criteri e vi ha aderito il 1o gennaio 2023.
TERMINI CHIAVE
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL pm). sul valore monetario di tutto il prodotto lordo interno finale di un paese.
Istituzioni finanziarie monetarie. Istituzioni finanziarie quali l’
Eurosistema (BCE e le banche centrali nazionali) e gli enti creditizi residenti, che insieme formano il settore emittente moneta della zona euro.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
Le modifiche successive alla decisione 2004/257/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 230).
Decisione 2009/5/CE della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2008, sulla proroga dell’avvio del sistema di rotazione nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE/2008/29) (GU L 3 del 7.1.2009, pag. 4).
Ultimo aggiornamento: 13.03.2023