Modalità di voto in seno al Consiglio direttivo della BCE

 

SINTESI DI:

Decisione 2003/223/CE concernente una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

PUNTI CHIAVE

Secondo lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali, ogni membro del Consiglio direttivo dispone di un voto. Per mantenere la capacità del Consiglio direttivo di adottare decisioni efficaci e tempestive man mano che i nuovi Stati membri aderiscono alla zona euro, i membri del Consiglio direttivo hanno concordato che il numero di governatori delle BCN che esercitano un diritto di voto non deve superare i 15. La decisione modifica di conseguenza il metodo di voto.

Consiglio direttivo

Rotazione dei diritti di voto per gruppo

Prima fase (fase attuale): assegnazione dei diritti di voto quando il numero dei governatori è superiore a 15, ma è inferiore a 22

Seconda fase (fase futura): assegnazione dei diritti di voto quando il numero dei governatori raggiunge i 22

Attuazione, adeguamenti e modifiche future

CONTESTO

Secondo gli attuali accordi istituzionali della BCE, il Consiglio direttivo prende la maggior parte delle decisioni su base consensuale.

La rotazione di voto tiene conto di alcuni principi fondamentali, tra cui il principio «un membro, un voto» per i governatori che esercitano un diritto di voto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo secondo una capacità personale e indipendente, la rappresentatività, la modifica automatica del sistema di rotazione e la trasparenza.

I voti vengono esercitati di persona o, in via eccezionale, mediante teleconferenza. Affinché il Consiglio direttivo possa votare, vi è un quorum pari a due terzi dei membri che hanno diritto di voto. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice e in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Attualmente, venti Stati membri hanno aderito alla zona euro. La Croazia è stata l’ultimo Stato membro a soddisfare i criteri e vi ha aderito il 1o gennaio 2023.

TERMINI CHIAVE

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL pm). sul valore monetario di tutto il prodotto lordo interno finale di un paese.
Istituzioni finanziarie monetarie. Istituzioni finanziarie quali l’Eurosistema (BCE e le banche centrali nazionali) e gli enti creditizi residenti, che insieme formano il settore emittente moneta della zona euro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

Le modifiche successive alla decisione 2004/257/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 230).

Decisione 2009/5/CE della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2008, sulla proroga dell’avvio del sistema di rotazione nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE/2008/29) (GU L 3 del 7.1.2009, pag. 4).

Ultimo aggiornamento: 13.03.2023