Riserve minime

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2531/98 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime da parte della Banca centrale europea

Regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

I regolamenti istituiscono il quadro della riserva minima* dell’Eurosistema, stabiliscono le norme per la detenzione di riserve minime da parte degli enti creditizi* e delle loro filiali nell’area euro.

Essi disciplinano tutti gli aspetti pertinenti, dalla determinazione dell’effettivo coefficiente di riserva, al mantenimento e alla remunerazione delle riserve minime, nonché la segnalazione e la verifica dei dati pertinenti. Prevedono inoltre esenzioni dagli obblighi di riserva minima e hanno il potere di irrogare sanzioni.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio determina la base e i coefficienti per le riserve minime e stabilisce il diritto della Banca centrale europea (BCE) di raccogliere e verificare le informazioni necessarie per l’applicazione delle riserve minime. Consente inoltre alla BCE di irrogare sanzioni a un’istituzione per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o per la mancata detenzione di riserve minime sufficienti.

Il regolamento (UE) 2021/378 disciplina le riserve minime detenute e fornisce le formule che gli enti creditizi dell’area euro devono utilizzare per calcolare le riserve minime che devono essere detenute in conti di riserva in euro presso le banche centrali nazionali dei loro Stati membri dell’Unione europea (BCN).

La BCE pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima dell’Eurosistema. Le istituzioni la cui autorizzazione è stata revocata o ceduta e quelle sottoposte a procedura di liquidazione sono esentate dagli obblighi di riserva minima. Ulteriori deroghe possono essere concesse a istituzioni:

Gli enti creditizi dell’area euro soggetti agli obblighi di riserva minima calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva* (se non è stato calcolato dalle BCN) utilizzando le loro informazioni statistiche sui depositi e sui titoli di debito emessi. Essi possono detenere riserve minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria che sia residente nello stesso Stato membro, soggetta all’obbligo di riserva minima e che svolga normalmente taluni compiti amministrativi.

Le BCN notificano agli enti creditizi le riserve minime che dovrebbero detenere (se la BCN effettua il calcolo) o riconoscono le riserve minime calcolate dagli enti stessi.

Esse remunerano inoltre le riserve obbligatorie minime in base alla formula stabilita dal regolamento (UE) 2021/378 e hanno il diritto di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva fornito dalle istituzioni.

Entrano in vigore norme specifiche qualora:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Riserve minime: ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale.
Ente creditizio: un’impresa che riceve depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti.
Aggregato soggetto a riserva: la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione.
Periodo di mantenimento: l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2531/98 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo (N. 4) sullo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 230).

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2021