Raccolta d’informazioni economiche e monetarie da parte della Banca centrale europea

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

SINTESI

La Banca centrale europea (BCE) raccoglie una gamma completa di informazioni sugli sviluppi economici e monetari dell’Unione europea (UE). È assistita in questo compito dalle banche centrali nazionali dei paesi dell’UE.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Autorizza la BCE a raccogliere informazioni statistiche che sono necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Il diritto della BCE di raccogliere informazioni statistiche è limitato agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione*.

Esso stabilisce i poteri della BCE di definire gli obblighi di segnalazione da parte di suddetti operatori.

Nel 2015, il regolamento è stato modificato per consentire la trasmissione delle informazioni statistiche riservate tra il SEBC e le altre autorità dell’UE o dei suoi paesi che sono responsabili della vigilanza degli istituti finanziari, dei mercati, delle infrastrutture e della stabilità del sistema finanziario. Inoltre, il SEBC può trasmettere informazioni statistiche riservate al meccanismo europeo di stabilità . Tuttavia, la trasmissione dei dati ai sensi della modifica del 2015 è limitata a quanto necessario per l’autorità o l’organismo ricevente per svolgere i propri compiti.

PUNTI CHIAVE

La BCE cerca di minimizzare l’onere di segnalazione utilizzando le risorse esistenti, per quanto possibile. Essa tiene anche conto dei pertinenti standard statistici europei e internazionali.

La BCE opera in stretta collaborazione con il sistema statistico europeo (SSE), che comprende l’ufficio statistico dell’UE (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica dei paesi dell’UE.

Principi

Durante lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche, il SEBC è guidato da principi di:

Obblighi dei paesi dell’UE

I paesi dell’UE sono responsabili della propria organizzazione nel settore delle statistiche al fine di collaborare con il SEBC.

Tipi di informazioni raccolte

Le informazioni raccolte riguardano in particolare:

Diritto di verifica

Se un soggetto dichiarante* in un paese della zona euro è sospettato di aver violato i suoi obblighi di segnalazione, la BCE e le banche centrali nazionali possono verificare l’esattezza delle informazioni statistiche o effettuarne la raccolta obbligatoria.

La BCE o la banca centrale nazionale del paese interessato deve comunicare al soggetto dichiarante la sua decisione di verificare le statistiche che esso fornisce o di effettuarne la raccolta obbligatoria. Se un soggetto si oppone al processo di verifica, il paese in cui si trova deve fornire l’assistenza necessaria, compresa la garanzia di accesso ai locali da parte della BCE o della banca centrale nazionale. Queste disposizioni si applicano solo ai paesi della zona euro.

Sanzioni

I soggetti dichiaranti che non rispettano i loro obblighi di segnalazione statistica possono essere soggetti a multe imposte dalla BCE. Le sanzioni vanno da una penalità di mora giornaliera non superiore a 10 000 euro fino a multe di 200 000 euro. La BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della BCE di irrogare sanzioni.

Riservatezza

Le informazioni statistiche sono considerate riservate quando sono sufficientemente precise da permettere l’identificazione del soggetto dichiarante o di qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale, sia direttamente dal nome, dall’indirizzo o da un codice ufficiale di identificazione, sia indirettamente per deduzione.

I soggetti dichiaranti devono essere informati degli usi statistici e amministrativi che le informazioni da loro fornite possono comportare. Se del caso, si possono ottenere informazioni circa la base giuridica per la trasmissione e le misure di protezione adottate.

Il SEBC deve utilizzare le informazioni statistiche riservate esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti, ad eccezione dei seguenti casi:

La BCE, le banche centrali nazionali e i paesi dell’UE devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate.

TERMINI CHIAVE

* Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione: principalmente le banche centrali, le altre istituzioni finanziarie nei paesi dell’UE (ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione), le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro*, e le persone fisiche e giuridiche residenti in un paese dell’area dell’euro e che hanno effettuato transazioni transfrontaliere, o emesso titoli* o moneta elettronica*. Tutti questi possono essere soggetti dichiaranti soggetti agli obblighi di segnalazione a fini statistici.

* Soggetti dichiaranti: secondo gli obblighi di segnalazione previsti dalla BCE, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione possono essere soggetti dichiaranti (cioè che sono tenuti a riferire) a seconda delle circostanze.

* Istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro: questi appartengono al settore della «società non finanziarie», che, oltre a fornire servizi postali, ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie con la prospettiva di fornire servizi di trasferimento di denaro per i propri depositari;

* Titoli: strumenti finanziari, quali azioni societarie e titoli di stato, di solito emessi per raccogliere fondi per l’emittente.

* Moneta elettronica: denaro che è nel sistema bancario, ma non esiste in forma fisica. Solo una piccola parte dell’offerta di moneta totale è costituito da banconote e monete.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8-19)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1-50)

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51-72)

Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73-93)

Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94-106)

Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107-121)

Ultimo aggiornamento: 17.08.2015