Trattori agricoli o forestali: procedura di omologazione CE

La procedura comunitaria di omologazione CE dei trattori agricoli o forestali viene adattata e diviene obbligatoria. Il suo campo d’applicazione viene ad altre categorie di veicoli agricoli o forestali, in special modo ai rimorchi e alle macchine intercambiabili trainate.

ATTO

Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La direttiva 2003/37/CE attualizza la CE prevista dalla direttiva 74/150/CEE. Il sistema comunitario completo di omologazione diviene così obbligatorio per i trattori agricoli o forestali delle categorie T1, T2 e T3, a decorrere dal 1o luglio 2005 per i nuovi tipi di veicoli, e a decorrere dal 1o luglio 2009 per tutti i nuovi veicoli messi in circolazione. Per i nuovi tipi di veicoli, a decorrere dal 29 settembre 2013, il sistema di omologazione si applica anche ai trattori agricoli o forestali di categoria T4.3.

Per le altre categorie di veicoli, una volta adottate tutte le direttive particolari per una categoria di veicoli, gli Stati membri applicano la presente direttiva:

Su richiesta dei costruttori, gli Stati membri possono applicare la presente direttiva a nuovi tipi di veicoli a partire dalla data di entrata in vigore di tutte le relative direttive particolari.

Campo d’applicazione

I veicoli oggetto della procedura di omologazione CE sono tutti i trattori e tutti i rimorchi o macchine intercambiabili trainate , incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati in agricoltura o nelle attività forestali.

Alcune deroghe possono peraltro essere previste per veicoli prodotti in piccole serie, veicoli di fine serie o veicoli oggetto di un progresso tecnico non regolamentato da una direttiva particolare.

Il campo d’applicazione della procedura viene quindi esteso a nuove categorie di veicoli agricoli. Inizialmente, la direttiva 74/150/CEE riguardava esclusivamente i trattori agricoli o forestali.

Procedura di omologazione

La procedura di omologazione CE per tipo garantisce il controllo permanente della conformità dei veicoli in relazione agli obblighi tecnici comunitari. In un primo tempo, uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica di un determinato costruttore è conforme alle prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 2003/37/CE. L’amministrazione competente rilascia quindi al costruttore una scheda di omologazione CE relativa al tipo di cui trattasi. Successivamente, il costruttore assegna un certificato di conformità a ogni veicolo, sistema, componente o entità tecnica costruita, garantendone la conformità al tipo autorizzato.

Una procedura di omologazione in più fasi viene organizzata per i veicoli montati in tempi diversi. Una scheda di omologazione CE per tipo viene in tali casi rilasciata ad ogni costruttore partecipante al processo di costruzione del veicolo, limitatamente al suo intervento particolare.

Clausole di salvaguardia

Uno Stato membro può ritenere che un veicolo, un sistema, un componente ovvero un’entità tecnica, ottemperante agli obblighi tecnici della direttiva 2003/37/CE ovvero già dotato di un certificato di conformità, presenti tuttavia un grave rischio per la sicurezza stradale, per l’ambiente o per la sicurezza sul lavoro. In tale caso l’amministrazione competente può rifiutare di concedere l’omologazione o rifiutare, al massimo per sei mesi, l’immatricolazione o la messa in servizio di tali veicoli sul proprio territorio. In tal caso lo Stato interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua decisione motivandola debitamente.

Contesto

La direttiva 2003/37/CE si basa sul principio dell’armonizzazione totale. La procedura di omologazione comunitaria per i trattori agricoli o forestali diviene obbligatoria e sostituisce l’armonizzazione facoltativa seguita dal 1990 in poi. I costruttori di trattori agricoli o forestali potevano precedentemente scegliere fra un’omologazione comunitaria completa conforme alle direttive comunitarie e un’omologazione nazionale basata sulle prescrizioni tecniche previste da uno Stato membro. Ormai, l'omologazione di un tipo di veicolo in un solo Stato membro autorizzerà la sua commercializzazione e la sua immatricolazione nell’intera Unione europea sulla base del certificato di omologazione.

La direttiva 2003/37/CE garantisce quindi l’armonizzazione della procedura di omologazione dei trattori agricoli o forestali con quelle riguardanti i veicoli a motore e i loro rimorchi, nonché i veicoli a motore a due o tre ruote. Il sistema comunitario di omologazione completa è obbligatorio per tali veicoli rispettivamente a decorrere dall'ottobre 1998 e dal giugno 1999.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/37/CE

9.7.2003

31.12.2004

GU L 171 del 9.7.2003

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

-

GU L 311 del 21.11.2008

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2003/37/CE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli e forestali a ruote [Gazzetta ufficiale L 24 del 29.1.2008].

La direttiva codifica la direttiva 74/347/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote, la quale è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE. La direttiva 2008/2/CE prevede che gli Stati membri possano rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i tergicristalli se questi non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva. Il trattore deve essere equipaggiato in modo da garantire al conducente un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro agricolo e forestale.

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali [Gazzetta ufficiale L 60 del 2.3.2013].

Il regolamento istituisce regole armonizzate concernenti i requisiti amministrativi e tecnici di omologazione dei veicoli agricoli e forestali, nonché la vigilanza del mercato di suddetti veicoli.

In una prima fase, la direttiva 2003/37/CE restringeva l'applicazione obbligatoria della procedura di omologazione CE dei veicoli completi alle categorie T1, T2, T3 e T4.3. Inoltre, essa non contemplava tutti i requisiti necessari a chiedere, per le altre categorie, l'omologazione CE dei veicoli completi su base volontaria. Il presente regolamento permette pertanto ai costruttori di chiedere l’omologazione UE dei veicoli completi su base volontaria, per tutte le categorie in esso comprese, ossia:

Riguardo ai veicoli che seguono, il costruttore può optare per la richiesta di omologzione a norma del presente regolamento o per il rispetto dei requisiti nazionali di pertinenza:

Ultima modifica: 06.02.2014