Carico e scarico delle navi portarinfuse
SINTESI DI:
Direttiva 2001/96/CE — requisiti e procedure UE per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
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Aumenta le procedure di sicurezza per il carico e lo scarico di rinfuse solide sulle navi portarinfuse nei porti dell’Unione europea (UE).
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Ha lo scopo di ridurre il rischio di danni alle navi durante le operazioni di carico e scarico.
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Armonizza le norme per le navi e per i terminali, nonché quelle per la cooperazione e la comunicazione tra di essi.
PUNTI CHIAVE
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La normativa si applica ai terminali* e alle navi portarinfuse dell’UE, a prescindere dalla loro bandiera, che utilizzano tali terminali per caricare e scaricare rinfuse solide.
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I paesi dell’UE devono garantire che:
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i gestori dei terminali verifichino che le navi in arrivo e i propri terminali siano conformi alla normativa;
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siano stati concordati piani di carico/scarico in linea con la convenzione SOLAS del 1974, fra il comandante della nave e il rappresentante del terminale prima di qualsiasi operazione;
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le proprie autorità siano in grado di impedire o interrompere qualsiasi operazione che ritengono possa mettere a rischio la sicurezza della nave o dell’equipaggio;
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siano svolte ispezioni regolari, comprese le ispezioni non annunciate, delle operazioni di carico e scarico per verificare il rispetto della normativa. I risultati delle ispezioni vengono inviati alla Commissione europea ogni tre anni.
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I comandanti delle navi sono responsabili in ogni momento della sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi sotto il loro comando.
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I rappresentanti dei terminali devono fornire al comandante le informazioni rilevanti, come ad esempio il nome dell’ormeggio, così come le attrezzature disponibili nel luogo in cui l’operazione avrà luogo, prima che arrivi la nave.
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I rappresentanti dei terminali devono riferire al comandante eventuali danni a una nave o al suo equipaggiamento durante le operazioni di carico o scarico. Se necessario, i danni devono essere riparati.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
A decorrere dal 5 febbraio 2002. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 5 agosto 2003.
TERMINE CHIAVE
* Terminale: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile attrezzata ed utilizzata per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse.
ATTO
Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9-20)
Le successive modifiche alla direttiva 2001/96/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 14.03.2016