Sicurezza marittima: introduzione accelerata delle petroliere a doppio scafo

SINTESI

La maggior parte delle petroliere esistenti è attualmente del tipo "monoscafo". In queste navi il petrolio è separato dall'acqua del mare soltanto da una lamiera sul fondo e sul guscio laterale. Se tale lamiera venisse danneggiata a seguito di collisione o di incaglio, il contenuto delle cisterne di carico rischia di fuoriuscire in mare e causare grave inquinamento. Un mezzo efficace per evitare tale rischio consiste nell'applicare intorno alle cisterne di carico una seconda lamiera interna a sufficiente distanza dalla lamiera esterna. Questo "doppio scafo" protegge le cisterne di carico dalle avarie e riduce i rischi di inquinamento.

A seguito dell'incidente della "Exxon Valdez" nel 1989 gli Stati Uniti (USA), ritenendo insufficienti le norme internazionali sulla prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, hanno adottato nel 1990 l'"Oil Pollution Act" (OPA 90). Questa legge ha imposto unilateralmente l'obbligo del doppio scafo tanto per le petroliere nuove quanto per quelle esistenti. A seguito del provvedimento unilaterale americano, l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) (EN) ha dovuto conformarsi e nel 1992 ha introdotto norme relative al doppio scafo nella Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL) (EN). La convenzione impone che tutte le petroliere di portata lorda superiore o pari a 600 tonnellate, consegnate a partire dal luglio 1996, siano costruite con doppio scafo o tecnologia equivalente. Dopo questa data non sono dunque state più costruite petroliere monoscafo. Le petroliere monoscafo a partire da 20 000 tonnellate di portata lorda consegnate anteriormente al 6 luglio 1996 devono essere rese conformi alle norme doppio scafo al massimo all'età di 25 o 30 anni, secondo che siano o no provviste di cisterne di zavorra segregata.

Di fatto, tenuto conto della difficoltà di trasformare una petroliera monoscafo in nave a doppio scafo, nonché del fatto che le età limite specificate sono vicine alla fine della vita utile di una nave, tanto il sistema americano che la Convenzione MARPOL conducono al disarmo delle petroliere monoscafo. Le differenze tra il sistema americano e internazionale tuttavia faranno sì che a decorrere dal 2005 le petroliere a scafo singolo, bandite dalle acque americane per superamento del limite di età, cominceranno ad operare in altre regioni del mondo, ivi compresa l'Unione europea (UE), aumentando i rischi di inquinamento in tali zone.

La Commissione è preoccupata della situazione sopra delineata in quanto le statistiche indicano tassi di incidenti maggiori per le navi più vetuste. È necessaria una risposta dell’UE adeguata, che deve divenire efficace prima del 2005, importante data limite a partire dalla quale le petroliere monoscafo bandite dalle acque americane cominceranno ad essere utilizzate nelle acque europee.

L'obiettivo del presente regolamento dell’UE è pertanto quello di ridurre i rischi di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee grazie all'introduzione accelerata del doppio scafo. Il regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate che accedono a un porto o ad un terminale offshore, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di un paese dell’UE indipendentemente dalla bandiera che battono, o che battono la bandiera di un paese dell’UE. Questo regolamento si applica anche alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate per il trasporto di prodotti petroliferi pesanti.

Le petroliere monoscafo non sono autorizzate a battere bandiera di un paese dell’UE e a entrare nei porti o nei terminal marittimi sottoposti alla giurisdizione di un paese dell’UE dopo la data di anniversario della consegna della nave nel corso dell'anno indicato di seguito:

Alle petroliere di qualsiasi tipo che abbiano raggiunto i 15 anni di età nel 2005, sarà applicato il regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS, Condition Assessment Scheme) per le navi di categoria 2 e 3. Il CAS è un regime supplementare d'ispezione rafforzata appositamente concepito per individuare le carenze strutturali delle petroliere a scafo singolo.

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 417/2002

27.3.2002

-

GU L 64 del 7.3.2002

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2099/2002

19.12.2002

-

GU L 324 del 29.11.2002

Regolamento (CE) n. 1726/2003

21.10.2003

-

GU L 249 dell’1.10.2003

Regolamento (CE) n. 2172/2004

7.1.2005

-

GU L 371 del 18.12.2004

Regolamento (CE) n. 457/2007

20.5.2007

-

GU L 113 del 30.4.2007

Regolamento (CE) n. 219/2009

20.4.2009

-

GU L 87 del 31.3.2009

Regolamento (CE) n. 1163/2009

21.12.2009

-

GU L 314 dell’1.12.2009

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 417/2002 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 29.08.2011