Quadro normativo per le comunicazioni elettroniche

Per accompagnare l'apertura del mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza, l'Unione europea (UE) ha adottato un quadro normativo concernente le comunicazioni elettroniche in linea con i progressi tecnologici e le esigenze del mercato.

SINTESI

Tale «direttiva quadro» mira principalmente a:

rafforzare la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

stimolare gli investimenti;

promuovere la libertà di scelta dei consumatori e permettere loro di trarre beneficio da servizi innovativi, qualità e tariffe più basse.

In particolare, essa definisce i compiti delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) nonché i principi alla base delle loro azioni.

Essa fa parte del «pacchetto telecomunicazioni», adottato nel 2002 ed emendato nel 2009 a fronte del rapido sviluppo del settore. Tale pacchetto include quattro direttive «specifiche» che regolano determinati aspetti delle comunicazioni elettroniche, nonché due regolamenti:

Direttiva 2002/19/CE o «direttiva accesso»;

Ambito di applicazione

La direttiva definisce un quadro armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, ossia sistemi che permettono la trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse e mobili, i sistemi via cavo, le reti utilizzate per la radiodiffusione e la telediffusione e reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasmessa.

Essa riguarda altresì servizi di comunicazione elettronica, che consistono nella trasmissione di segnali su tali reti, e risorse e servizi correlati delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, che permettono o supportano la fornitura di servizi mediante quella rete o servizio.

D'altra parte, il contenuto dei servizi offerti sulle reti di comunicazione elettronica, quali i contenuti radiotelevisivi, viene escluso dall'ambito di applicazione della direttiva. Lo stesso vale per le apparecchiature terminali di telecomunicazione, fatta eccezione per gli aspetti che consentono l'accesso facilitato agli utenti disabili.

Autorità nazionali di regolamentazione (ANR)

I principi alla base delle operazioni delle ANR sono:

indipendenza: le ANR devono essere legalmente separate e indipendenti da tutte le organizzazioni che forniscono reti di comunicazione elettronica, attrezzature o servizi;

diritto a presentarericorso: meccanismi efficaci a livello locale devono consentire ad ogni utente o fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, che sia interessato dalla decisione di un'ANR, a presentare ricorso a un organismo indipendente;

imparzialità e trasparenza: le ANR devono esercitare il loro potere in maniera imparziale e trasparente e devono altresì mettere in atto meccanismi di consultazione delle parti interessate nei casi in cui queste considerino di intraprendere azioni che possano avere pesanti effetti sul mercato.

I compiti principali delle ANR sono i seguenti:

promuovere la concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Esse garantiscono, inoltre, che gli utenti trarranno il massimo vantaggio da tale concorrenza in termini di scelta, prezzo e qualità;

contribuire allo sviluppo del mercato interno per le comunicazioni elettroniche, in collaborazione con la Commissione europea e il BEREC;

promuovere gli interessi dei cittadini europei i) garantendo a tutti i cittadini l'accesso ad un servizio universale; ii) garantendo un alto livello di protezione per i consumatori nelle trattative con i fornitori, soprattutto assicurando la disponibilità di procedure di risoluzione delle controversie semplici ed economiche; iii) aiutando a garantire un alto livello di protezione dei dati personali e della privacy; iv) favorendo la fornitura di informazioni chiare, in particolare richiedendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica disponibili; v) concentrandosi sulle necessità di specifici gruppi sociali, in particolare degli utenti disabili; vi) garantendo la sicurezza delle reti di comunicazione.

Altre disposizioni

La direttiva concerne anche altri aspetti, riguardanti sia il contenuto del regolamento dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica, che le procedure necessarie alla sua attuazione.

Le disposizioni seguenti appartengono alla prima categoria:

l'assegnazione delle frequenze radio e delle risorse di numerazione;

la pianificazione strategica, il coordinamento e l'armonizzazione dello spettro radio nell'Unione europea;

i diritti di passaggio per l'installazione delle reti e delle risorse correlate;

la condivisione di elementi di rete e risorse correlate;

la sicurezza e l'integrità di reti e servizi;

la normalizzazione destinata a promuovere la fornitura armonizzata di reti e servizi di comunicazione elettronica e risorse e servizi correlati;

l'interoperabilità di servizi di televisione digitale.

La seconda categoria, invece, riguarda:

il controllo su potenti società presenti sul mercato e la procedura per l'applicazione coerente delle soluzioni;

procedure per la definizione e l'analisi di mercati rilevanti, che tengono in considerazione la raccomandazione della Commissione e le linee guida in questo campo;

la raccomandazione della Commissione ai paesi dell’UE per quanto concerne l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive specifiche;

la risoluzione delle controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, compreso il regolamento sulle controversie transfrontaliere.

Infine, i paesi dell’UE devono stabilire le sanzioni da applicare alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente direttiva.

ATTO

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2002/21/CE

24.4.2002

24.7.2003

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33-50

Atto/i modificatore/i

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32-50

Regolamento (CE) n. 544/2009

2.7.2009

-

GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12-23

Direttiva 2009/140/CE

19.12.2009

25.5.2011

GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37-59

Rettifica della direttiva 2009/140/CE

-

-

GU L 241 del 10.9.2013, pag. 8-9

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2002/21/CE sono state incorporate nel testo base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ( GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7-20 ).

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ( GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21-32 ).

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ( GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51-77 ).

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37-47 ).

Raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65-69 ).

Con la presente raccomandazione, la Commissione istituisce un elenco di 7 mercati che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno analizzare. Diversi mercati sono stati rimossi da questo elenco, in relazione alla raccomandazione del 2003 per effetto della regolamentazione dei mercati all'ingrosso e dello sviluppo di concorrenza efficace nei mercati al dettaglio.

Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ( GU L 301 del 12.11.2008, pag. 23-32 ).

Raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE ( GU L 124 del 20.5.2009, pag. 67-74 ).

Con la presente raccomandazione, la Commissione consiglia alle ANR le modalità con cui procedere al fine di stabilire tariffe di terminazione basate simmetricamente sui costi sostenuti dagli operatori.

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ( GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1-10 ).

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori ( GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11-36 ).

Raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) ( GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35-48). ).

Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione ( GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10-35 ).

Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga ( GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13-32 ).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 [ COM(2013) 627 final. - non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

L'obiettivo generale della proposta è quello di evolvere verso un mercato unico della comunicazione elettronica in cui:

i fornitori delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica siano in grado di stabilire, estendere ed operare le proprie reti e fornire servizi, indipendentemente dalla loro sede e da quella dei loro clienti nell'Unione, e siano incoraggiati in tal senso;

soggetti fisici e giuridici siano in grado di accedere in maniera efficace a servizi di comunicazione elettronica competitivi, sicuri ed affidabili, indipendentemente dal luogo di prestazione nell'Unione e senza che tale fornitura sia ostacolata da restrizioni transfrontaliere o costi aggiuntivi ingiustificati.

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ( GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1-14 ).

La direttiva mira a facilitare e incoraggiare l'adozione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'utilizzo congiunto di infrastrutture fisiche esistenti e permettendo un'introduzione più efficace della nuova infrastruttura fisica al fine di ridurre i costi associati alla creazione di tali reti.

Ultimo aggiornamento: 30.09.2015