Accesso alle reti di comunicazione elettronica

La presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l’interconnessione delle medesime. Essa istituisce, per le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi, un quadro normativo in grado di favorire la realizzazione di una concorrenza sostenibile e di garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica.

ATTO

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso).

SINTESI

Insieme ad altre quattro direttive (quadro, autorizzazioni, servizio universale e vita privata e comunicazioni elettroniche), la direttiva accesso fa parte del «Pacchetto Telecom», il quale stabilisce il quadro normativo che mira a rendere più concorrenziale il settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Il «Pacchetto Telecom» è stato modificato nel 2009 dalle direttive «Legiferare meglio» e «Diritto dei cittadini», nonché dall’istituzione dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Applicazione

La direttiva è applicabile a tutti i tipi di reti di comunicazione che supportano servizi di comunicazione accessibili al pubblico. Ciò comprende le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti Internet utilizzate per veicolare suoni, fax, dati e immagini.

Principio generale

I paesi dell’UE devono garantire che non vi sia alcuna limitazione che possa impedire alle imprese di un paese dell’UE o di diversi paesi dell’UE di negoziare accordi di accesso e/o di interconnessione, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato.

Il principio generale prevede che, in mercati in cui continuino a esserci grandi differenze per quanto riguarda i poteri negoziali fra imprese, sia appropriato istituire un quadro normativo basato su principi di mercato interno e regole di concorrenza che fungano da strumento di regolamentazione del mercato.

Adottando un approccio tecnologicamente neutrale, gli obiettivi sono di:

istituire un quadro che incoraggerà la concorrenza e promuoverà gli investimenti efficienti in infrastrutture di rete permettendo l’accesso adeguato alle reti, la loro interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, nell’interesse degli utenti finali;

garantire che nessun collo di bottiglia nel mercato limiti la creazione di servizi innovativi di cui gli utenti potrebbero beneficiare.

Diritti e obblighi degli operatori

La direttiva stabilisce una regola di base, la quale prevede che gli operatori di rete abbiano il diritto e, se le altre imprese titolari di autorizzazione lo richiedono, l’obbligo di negoziare l’interconnessione reciproca per fornire l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione europea.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la responsabilità di effettuare analisi regolari dei mercati al fine di determinare se uno o più operatori dispongano di un potere significativo sul mercato interessato. Qualora, a seguito di una analisi di mercato, un operatore sia identificato come avente un potere significativo su un determinato mercato, le autorità nazionali di regolamentazione gli imporranno, se del caso, uno o più dei seguenti obblighi:

1.

obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e/o all’accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche o le caratteristiche della rete, se necessario tramite un’offerta di riferimento;

2.

obblighi di non discriminazione, per garantire che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di imprese che offrono servizi equivalenti, incluso il divieto di favorire i propri servizi;

3.

obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione e/o dell’accesso;

4.

obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di rete. Agli operatori può essere imposto:

di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso a elementi di rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale;

di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;

di concedere l’accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie chiave, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi;

di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti associati;

di garantire l’accesso a servizi associati come quelli relativi all’identità, all’ubicazione e all’occupazione;

5.

obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi.

Se le carenze di mercato persistono nonostante l’attuazione di tali obblighi, le autorità nazionali di regolamentazione possono, come ultima opzione, richiedere a un’impresa ad integrazione verticale di collocare le proprie attività relative alla fornitura completa di prodotti e servizi di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità operante in modo indipendente deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse altre entità commerciali all’interno della società madre, agli stessi termini, condizioni e tempistiche, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzo e servizio, e tramite gli stessi sistemi e processi.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2002/19/CE

24.4.2002

24.7.2003

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7-20

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2009/140/CE

19.12.2009

25.5.2011

GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37-69

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Allegato II - Elenco minimo di voci da includere nell’offerta di riferimento relativa all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura di rete, compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato (SPM).

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337 del 18 dicembre 2009, pag. 37-69).

Rettifica alla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 241 del 10 settembre 2013, pag. 8-9).

ATTI COLLEGATI

Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6-31).

Nell’ambito del quadro normativo per i servizi di comunicazione, queste linee direttrici enunciano i principi su cui le autorità nazionali di regolamentazione devono basare le loro analisi di mercato per garantire una concorrenza effettiva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 [COM(2013) 627 final dell’11.9.2013, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultimo aggiornamento: 10.09.2015