Sicurezza delle navi e degli impianti portuali

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ripercussioni della pandemia da Covid-19

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Sicurezza marittima: una combinazione di misure preventive volte a proteggere la navigazione e gli impianti portuali dalle minacce di atti illeciti intenzionali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 725/2004 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.07.2020