Responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi: convenzione Bunker Oil
SINTESI DI:
Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione Bunker Oil)
Decisione 2002/762/CE, che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi
QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?
La convenzione Bunker Oil è stata adottata sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace alle persone che subiscono danni causati dal versamento di petrolio trasportato come carburante dalle navi.
La decisione autorizza i paesi dell’UE a firmare, ratificare o aderire alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione Bunker Oil).
PUNTI CHIAVE
Compatibilità con le norme UE
- Gli articoli 9 e 10 della convenzione Bunker Oil riguardano le norme di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio – oggi regolamento (UE) n. 1215/2012 – concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- La convenzione non contiene disposizioni relative all’organizzazione internazionale, come ad esempio l’Unione europea, che deve firmarla, ratificarla o aderirvi.
- I paesi dell’UE, con l’autorizzazione dell’UE, devono quindi firmare, ratificare o aderire alla convenzione nell’interesse dell’UE. Quando lo fanno, devono anche sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano ad applicare il regolamento (CE) n. 1215/2012 nei loro rapporti reciproci.
Campo di applicazione
La convenzione si applica a:
- danni da inquinamento causati nel territorio, nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva o equivalente in qualsiasi paese che è parte della convenzione;
- le misure adottate per prevenire o ridurre al minimo i danni.
Non si applica alle navi da guerra, alle navi ausiliarie o ad altre navi di proprietà di un paese. Tuttavia, un paese che è parte della convenzione può decidere di applicarla a tali navi.
Responsabilità dell’armatore
L’armatore, al momento di un incidente è responsabile di tutti i danni da inquinamento causati dal suo olio combustibile. Tuttavia, l’armatore potrà sottrarsi alla propria responsabilità se è in grado di dimostrare che:
- il danno risulta da un atto di guerra, da ostilità, da un’insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;
- il danno risulta da un atto o un’omissione con l’intento di causare danni da parte di terzi;
- il danno risulta interamente causato dalla negligenza di un governo o altra autorità competente.
Assicurazione obbligatoria o garanzia finanziaria
- I proprietari di navi di stazza lorda superiore a 1 000 tonnellate e che sono registrate in un paese che è parte della convenzione devono stipulare un’assicurazione o altra garanzia finanziaria, come ad esempio la garanzia di una banca o istituto finanziario analogo, per coprire le loro responsabilità per danni da inquinamento.
- Viene rilasciato un certificato, da conservare a bordo della nave, che attesta la presenza di un’assicurazione o altra garanzia finanziaria a ciascuna nave dalle competenti autorità di un paese. Una copia deve essere depositata presso le autorità che conservano la registrazione della nave.
Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle sentenze
- L’azione giudiziaria di risarcimento contro l’armatore, l’assicuratore o un’altra persona che fornisce la garanzia deve essere avviata nel paese o nei paesi in cui è stato causato il danno da inquinamento.
- La convenzione definisce le condizioni a cui una sentenza emessa da un tribunale di un paese che è parte della convenzione può essere riconosciuta o eseguita in un altro paese.
Limiti temporali
- I diritti al risarcimento ai sensi della presente convenzione si estingueranno se nessuna azione viene adita entro tre anni dalla data in cui il danno si è verificato.
- Nessuna azione può essere adita oltre sei anni dalla data dell’incidente che ha causato il danno.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è entrata in vigore il 21 novembre 2008. A partire dal 2015, tutti i paesi dell’UE hanno ratificato/aderito alla convenzione in conformità con la decisione 2002/762/CE.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione Bunker Oil) (GU L 256 del 25.9.2002, pag. 9).
Decisione 2002/762/CE del Consiglio, del 19 settembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell’interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione «Bunker Oil») (GU L 256 del 25.9.2002, pag. 7).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1215/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 10.07.2020