Sicurezza marittima: applicazione delle norme internazionali relative alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi (controllo dello Stato di approdo)

La presente direttiva è volta a armonizzare le condizioni di applicazione alle navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri delle norme internazionali relative alla sicurezza delle navi, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

ATTO

Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante l'attuazione di norme internazionali relativa alla sicurezza delle navi, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo, per quelle navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) [Gazzetta ufficiale L 157 del 07.07.1995]. [Cfr. atti di modifica].

SINTESI

La direttiva mira a migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi nelle acque comunitarie e ad eliminarne le navi che non rispettano le norme.

Essa si applica a tutte le navi e i loro equipaggi, che fanno scalo nel porto di uno Stato membro o un terminale offshore o che sono ancorate al largo del porto o del terminale.

Gli Stati membri devono istituire e controllare amministrazioni marittime nazionali, denominate "autorità competenti", incaricate di ispezionare le navi che fanno scalo nei loro porti o che navigano nelle acque che dipendono dalla loro giurisdizione.

Ciascuno Stato membro esegue, ogni anno, un numero complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25 % delle singole navi approdate nei suoi porti. Gli Stati membri si astengono dall'ispezionare le navi già ispezionate nei sei mesi precedenti.

Obbligo di effettuare un controllo rafforzato delle navi seguenti:

Obbligo per gli Stati membri di porre rimedio alle anomalie constatate nel corso dell'ispezione.

Seguito da dare alle ispezioni e al fermo delle navi. Gli Stati membri devono notificare gli spostamenti, le misure e le sanzioni adottate (rifiuto di accesso a tutti i porti della Comunità) nei confronti delle navi che rifiutano di ottemperare alle disposizioni delle autorità competenti.

Obbligo per i piloti delle navi e le autorità portuali di segnalare le anomalie che rilevano.

Obbligo per gli Stati membri di adoperarsi affinché le loro autorità competenti collaborino con quelle degli altri Stati membri.

Obbligo per ciascuna autorità competente di pubblicare trimestralmente informazioni riguardanti il numero di fermi effettuati. Norme che disciplinano queste informazioni.

Obbligo per gli armatori di una nave che presenta anomalie che giustificano un fermo di pagare un importo che copre i costi dell'ispezione.

Obbligo per gli Stati membri di comunicare ogni anno il numero di ispettori che lavorano per loro, e il numero di navi entrate nei loro porti.

Creazione di un comitato di regolamentazione che assiste la Commissione.

La direttiva 98/25/CE istituisce una procedura applicabile in caso di assenza dei certificati ISM (Codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento).

Direttiva 98/25/CE

Questa direttiva concerne l'aggiornamento della direttiva 95/21/CE per tener conto delle recenti modifiche apportate alle convenzioni internazionali MARPOL (Marine Pollution Control Convention) e SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea - Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare) e alla convenzione STCW (International Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di certificati e ai servizi di guardia.

Direttiva 98/42/CE

Questa direttiva modifica l'articolo 5.2 della direttiva 95/21/CE concernente la selezione delle navi di cui all'allegato I da sottoporre prioritariamente a ispezione.

Direttiva 1999/97/CE

Questa direttiva tiene conto delle modifiche apportate a convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation - IMO) e degli sviluppi registrati nel quadro del memorandum di intesa di Parigi. Parallelamente, gli Stati membri prendono le misure necessarie per eliminare ogni ostacolo giuridico alla pubblicazione dell'elenco delle navi ispezionate, oggetto di fermo o alle quali è stato vietato l'ingresso in un porto della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione devono promuovere metodi di diffusione più estesi e più tempestivi.

Direttiva 2001/106/CE

La direttiva intende rendere obbligatorio anziché discrezionale il regime di ispezione delle navi potenzialmente pericolose, rafforzare le misure per le navi non a norma e garantire una migliore attuazione della direttiva 95/21/CE.

Direttiva 2002/84/CE

Questa direttiva intende migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria che disciplina la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento delle navi e le condizioni di vita e lavoro a bordo delle navi.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 95/21/CE

27.07.1995

30.06.1996

L 157 del 7.7.1995

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 98/25/CE

07.05.1998

01.07.1998

L 184 del 27.06.1998

Direttiva 98/42/CE

04.07.1998

30.09.1998

L 331 del 23.12.1999

Direttiva 1999/97/CE

30.12.1999

13.12.2000

L 19 del 22.01.2002

Direttiva 2001/106/CE

22.01.2002

22.07.2003

L 324 del 29.11.2002

Direttiva 2002/84/CE

29.11.2002

23.11.2003

L 324 del 29.11.2002

Ultima modifica: 15.05.2007