La libera prestazione dei servizi all'interno dell'UE (cabotaggio marittimo)

Lo scopo di questo regolamento è di eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all'interno dell'Unione europea (UE).

ATTO

Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3577/92, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).

SINTESI

Ambito di applicazione

Questa legge garantisce che, in un determinato paese dell'UE, le compagnie di navigazione o i cittadini con sede in altri paesi dell'UE hanno il diritto di offrire servizi di trasporto marittimo (noto come cabotaggio marittimo) a condizione che soddisfino tutti i requisiti per effettuare il cabotaggio in tale paese. Anche le compagnie di navigazione con sede in paesi al di fuori dell'UE, ma controllate da cittadini dell'UE, possono offrire tali servizi.

Il regolamento definisce i «servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo)», gli «armatori comunitari», il «contratto di servizio pubblico», gli «obblighi di servizio pubblico», e la «grave perturbazione del mercato interno dei trasporti».

Equipaggio

A seconda del tipo di servizio di trasporto, le questioni relative all'equipaggio sono di competenza o del paese di immatricolazione dell'UE (Stato di bandiera) o del paese in cui viene effettuato il servizio di cabotaggio (Stato ospitante).

Servizio pubblico

I paesi dell'UE possono subordinare il diritto di fornire servizi di trasporto a obblighi di servizio pubblico o possono concludere contratti di servizio pubblico nell'interesse del mantenimento di adeguati servizi di cabotaggio tra il continente e le sue isole e tra le isole stesse.

Misure di salvaguardia

Nei casi in cui l'apertura del mercato al cabotaggio comporti problemi (come ad esempio un'eccedenza grave dell'offerta rispetto alla domanda) che minacciano la sopravvivenza finanziaria delle compagnie di navigazione, la Commissione può introdurre misure di salvaguardia. Queste possono includere l'esclusione temporanea della zona in questione dal campo di applicazione del regolamento.

Non discriminazione

I prestatori di servizi di trasporto marittimo in un paese dell'UE diverso dal proprio possono farlo temporaneamente alle stesse condizioni di quelle applicate da tale paese ai propri cittadini.

Calendario

Il cabotaggio marittimo è stato liberalizzato il 1o gennaio 1993. Per la Francia, l'Italia, la Grecia, il Portogallo e la Spagna, il cabotaggio continentale è stato gradualmente liberalizzato secondo un calendario specifico per ogni tipo di servizio di trasporto. Il cabotaggio continente-isola e tra le isole per questi paesi è stato liberalizzato nel 1999. Questa esenzione è stata prorogata per la Grecia fino al 2004 per il trasporto passeggeri di linea, i servizi più leggeri e i servizi che coinvolgono navi di peso inferiore a 650 tonnellate lorde (TSL). Sono state inoltre concesse esenzioni alla Croazia fino al 31 dicembre 2016 per i contratti di servizio pubblico esistenti e per i servizi di crociera tra i porti croati con navi di peso inferiore a 650 tonnellate lorde, che sono riservati per navi croate fino al 31 dicembre 2014.

Contesto

Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito web.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 3577/92

1.1.1993

-

L 364 del 12.12.1992

Atto modificatore

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia

1.7.2013

-

GU L 112 del 24.4.2012

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) ( COM(2003) 595 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Decisione 93/125/CEE in merito alla richiesta, presentata dalla Spagna, relativa all'adozione di misure di salvaguardia da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) - (Gazzetta ufficiale L 49 del 27.2.1993).

La presente decisione autorizza la Spagna ad escludere la Spagna continentale, per sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3577/92. L'esclusione non si applica ai servizi di adduzione o «feederaggio». Qualora non sia disponibile alcuna nave spagnola per soddisfare la richiesta di servizi di trasporto di cabotaggio, le navi di altri paesi dell'UE potranno offrire tali servizi.

Relazione della Commissione al Consiglio: Quinta relazione sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo (2001-2010) (COM(2014) 231 final del 22.4.2014 - non pubblicata nella Gazzetta ufficiale) .

Questa relazione è suddivisa in 4 capitoli:

1.

Giurisprudenza recente e sviluppi legislativi nei paesi dell'UE e dell'EFTA;

2.

Le tendenze del mercato nei paesi dell'UE e dell'EFTA;

3.

I dati disponibili sull'occupazione nel settore del cabotaggio marittimo (a causa della mancanza di dati affidabili e conclusivi questa parte non contiene più le statistiche sui costi di equipaggio);

4.

Conclusione: il regolamento è adatto allo scopo e non necessita di revisione. Alcune questioni sollevate nel corso della consultazione indicano che ci sono problemi di interpretazione e di attuazione. Queste sono state affrontate nella comunicazione sul cabotaggio marittimo (si veda voce successiva).

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) [ COM(2014) 232 final del 22.4.2014 - non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Sulla base di oltre 20 anni di esperienza di applicazione pratica del regolamento (CEE) n. 3577/92, nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, la Commissione ha deciso di aggiornare e modificare la sua interpretazione delle disposizioni del regolamento.

La comunicazione modifica e sostituisce le precedenti comunicazioni interpretative della Commissione del 2003 e del 2006. Ha un mero scopo informativo, ovvero aiuta a spiegare il regolamento, specificando come la Commissione intende applicare il regolamento. Non si propone né di rivedere il regolamento né di invadere la competenza della Corte di giustizia in materia di interpretazione.

Inizia specificando il campo di applicazione della libera prestazione dei servizi nel settore del cabotaggio marittimo. Specifica poi chi gode di quella libertà e ricorda quali servizi sono disciplinati dal regolamento.

La comunicazione precisa, in seguito, la portata delle tre deroghe alla libera prestazione di servizi previste dal regolamento:

I paesi dell'UE possono decidere le norme sull’equipaggio applicabili alle navi di peso inferiore a 650 tonnellate lorde e le navi che effettuano servizi di cabotaggio con le isole tra due porti del loro territorio.

I paesi dell'UE possono imporre obblighi di servizio pubblico e concludere contratti di servizio pubblico al fine di garantire un adeguato servizio di trasporto di linea da, tra e verso le isole.

I paesi dell'UE possono chiedere alla Commissione di adottare misure di salvaguardia per porre rimedio a una grave perturbazione del mercato interno.

In ultimo, fornisce una guida sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 concernente i servizi pubblici di trasporto di passeggeri, per ferrovia e su strada, ai servizi di cabotaggio marittimo.

Ultima modifica: 11.08.2014