Servizi d'investimento: organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

L'Unione europea intende ravvicinare, sul piano comunitario, le condizioni relative all'autorizzazione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di promuovere il commercio transfrontaliero realizzando una protezione più efficace degli investitori. In tale prospettiva, la presente direttiva si applica ad alcuni OICVM e stabilisce un regime generale di obblighi rigorosi relativamente agli investimenti, alle esigenze in materia di fondi propri, all'informazione e alle funzioni di deposito delle attività e di sorveglianza dei fondi.

ATTO

Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva avvia l'armonizzazione delle normative degli Stati membri riguardanti alcune categorie di OICVM. Essa ha lo scopo di ravvicinare le condizioni per la presentazione sui mercati dei fondi OICVM e per l'esercizio delle attività di società di gestione degli OICVM. Così, ad esempio, la direttiva si prefigge di facilitare la commercializzazione dei fondi OICVM negli Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli investitori.

Gli OICVM interessati, sia di natura contrattuale (fondi comuni d'investimento gestiti da una società di gestione) sia aventi forma statutaria (società d'investimento), devono ottemperare ai seguenti requisiti:

Una volta oggetto del campo d'applicazione della presente direttiva, gli OICVM non possono escludersene. Inoltre, mentre le società d'investimento possono gestire soltanto le attività dei loro portafogli, le società di gestione possono esercitare altre attività non rientranti nel campo d'applicazione della direttiva. In altri termini, la direttiva si applica solo alle attività rientranti nel suo campo d'applicazione sull'intero territorio della Comunità.

Per contro, non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva gli OICVM di tipo chiuso, quelli che raccolgono capitali senza promuovere la vendita di loro quote , ovvero se la vendita delle quote non ha un fine commerciale, nonché quelli previsti dalla legislazione.

Attività degli OICVM

Per svolgere la sua attività, l'OICVM deve ricevere un'autorizzazione ufficiale preliminare rilasciata dalle competenti autorità dello Stato ove tale organismo è situato (Stato membro d'origine), cioè dello Stato membro ove si trovano la sua sede statutaria e la sua amministrazione centrale. L'autorizzazione rilasciata costituisce un passaporto valido in tutti gli Stati membri.

L'attività e il funzionamento degli OICVM rispondono ai principi applicati nello Stato membro d'origine. Così, ad esempio, lo Stato membro d'origine definisce le regole di prudenza che regolano il funzionamento degli OICVM. Ogni modifica riguardante lo statuto dell'OICVM viene notificata all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Del pari, l'apertura di una succursale in uno Stato membro ospitante viene notificata all'autorità competente dello Stato membro d'origine, mentre lo Stato ovvero gli Stati membri ospitanti garantiscono la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. In tale contesto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dispone di un termine di tre mesi per informarne lo Stato membro ospitante il quale ha a sua volta a disposizione un termine di due mesi per organizzare la sorveglianza cautelare.

In caso di irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne vengono informate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e sono incaricate di adottare sanzioni. Tuttavia, in caso di persistenza delle irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono del pari abilitate ad adottare ogni misura adeguata.

In linea di principio, l'autorizzazione riguarda al tempo stesso la società di gestione e il regolamento di fondi, in caso di fondo comune d'investimento, e i documenti costitutivi, se si tratta di una società d'investimento che non ha designato società di gestione, nonché i loro depositari.

Autorizzazione e attività delle società di gestione

Per quanto attiene alla società di gestione, la domanda di autorizzazione deve comprendere:

Inoltre, al fine di garantire una gestione sana e prudente, dev'essere del pari fornita l'identità degli azionisti o degli associati delle società di gestione, nonché le rispettive partecipazioni.

La decisione relativa all'autorizzazione viene presa, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Ogni rifiuto dev'essere debitamente motivato. L'autorizzazione può essere del pari ritirata.

Nella loro domanda di autorizzazione le società di gestione devono del pari indicare un depositario che garantisca la conservazione delle attività del fondo comune d'investimento. Il depositario è domiciliato nello Stato membro nel quale la società ha la propria sede statutaria ed è sottoposto a un controllo pubblico. Il depositario dev'essere una società distinta dalla società di gestione e deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per quanto riguarda l'esercizio delle sue attività, nonché i partecipanti.

Funzionamento degli OICVM

Gli OICVM riacquistano o rimborsano le quote del partecipante su sua richiesta, tranne in casi eccezionali.

La legge, il regolamento del fondo o i documenti costitutivi stabiliscono le modalità riguardanti la valutazione delle attività, il calcolo del prezzo d'emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un OICVM. In tale contesto, le quote di un OICVM non possono essere emesse senza che l'equivalente del prezzo d'emissione netto sia stato versato nelle attività dell'OICVM. Tali testi stabiliscono del pari le remunerazioni e le spese autorizzate.

Le società di gestione e d'investimento, nonché il depositario non possono contrarre prestiti, tranne nel caso di prestiti temporanei e, nel caso di società d'investimento, per prestiti di funzionamento indispensabili alla loro attività. Tali società non possono neppure concedere crediti o garantire per conto terzi, né effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari.

Gli OICVM che commercializzano le loro quote in Stati membri diversi da quello ove sono ubicati, sono tenuti a comunicarlo alle autorità competenti del o degli Stati membri interessati, fornendo a queste il prospetto, il prospetto semplificato e altre informazioni che li riguardano. Le autorità del paese ospitante possono controllare soltanto le disposizioni stabilite per la commercializzazione dell'OICVM sul territorio del paese ospitante, nonché le disposizioni volte a facilitare la sottoscrizione e il riacquisto di quote dell'OICVM. La commercializzazione può iniziare trascorsi due mesi dalla comunicazione trasmessa alle autorità competenti.

Politica d'investimento degli OICVM

Gli investimenti degli OICVM possono essere costituiti solo da:

In linea di principio, gli investimenti di un OICVM non possono superare:

Tuttavia, il limite del 5% può essere rivalutato in base alla qualità dell'emittente o secondo la natura dell'obbligo.

Un OICVM non può acquistare azioni collegate a diritti di voto qualora ciò possa avere un'incidenza sull'indipendenza dell'emittente. Un OICVM non può acquistare più del 10% di azioni senza diritto di voto, di obbligazioni o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, né più del 25% delle quote di uno stesso OICVM o di ogni altro organismo d'investimento collettivo. Tuttavia, il limite può essere portato al 20%, e perfino al 35%, in caso di circostanze eccezionali, per gli investimenti in azioni o in obbligazioni emesse da uno stesso organismo, allorquando la politica d'investimento dell'OICVM prevede di riprodurre la composizione di un indice di azioni o di obbligazioni.

Inoltre, in deroga a quanto indicato, gli OICVM possono essere autorizzati ad investire oltre il 100% delle loro attività nelle diverse emissioni (6 al massimo) di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un organismo pubblico. La protezione dei partecipanti viene qui considerata equivalente a quella degli OICVM che rispettano gli obblighi generali previsti dalla direttiva.

Inoltre, un OICVM può del pari, entro certi limiti, acquistare le quote di un altro OICVM ovvero di un organismo d'investimento collettivo.

In questo contesto, la gestione dei rischi deve consentire di controllare e di misurare il rischio secondo un metodo di valutazione preciso e indipendente dei rischi in relazione al valore delle attività. La valutazione viene regolarmente comunicata alle autorità competenti. In tutti i casi, il rischio globale non deve eccedere il valore totale del portafoglio.

Informazione richiesta per l'autorizzazione e informazione regolare

Al fine di proteggere i partecipanti, le società di gestione o d'investimento devono presentare informazioni sotto forma di prospetti e di relazioni, che vengono trasmessi alle autorità competenti.

I prospetti, il prospetto semplificato e il prospetto completo, consentono agli investitori di valutare la società, di valutare l'investimento che gli viene proposto, nonché di venire a conoscenza dei rischi. Le informazioni, sintetiche nel prospetto semplificato, dettagliate nel prospetto completo, riguardano l'OICVM, la sua politica d'investimento, le modalità di vendita e di acquisto delle quote, altri elementi di natura fiscale, ecc. Il prospetto semplificato può servire per fini commerciali.

La relazione annuale d'esercizio e la relazione semestrale riguardante i primi sei mesi dell'esercizio, presentano la situazione della società, il suo andamento e i risultati dell'attività. La relazione annuale comprende un bilancio, ovvero uno stato patrimoniale, un conto dettagliato delle entrate e delle uscite dell'esercizio, nonché una relazione sulle attività dell'esercizio trascorso.

Il prezzo d'emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dev'essere del pari pubblicato almeno due volte al mese.

Autorità incaricate dell'autorizzazione e della sorveglianza

Le autorità incaricate dell'autorizzazione e della sorveglianza sono autorità pubbliche o organi designati da autorità pubbliche incaricate del controllo e della sorveglianza degli OICVM. Le autorità competenti dello Stato membro ove l'OICVM è situato sono incaricate del controllo, della sorveglianza e dell'adozione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni. Le autorità degli altri Stati membri intervengono allorquando un OICVM commercializza le sue quote sul loro territorio; anche tali autorità possono, a tale titolo, adottare sanzioni.

Allorquando un OICVM opera in diversi Stati membri tramite prestazioni di servizi o succursali, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano e si comunicano le informazioni relative alla società di gestione.

Peraltro, le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano strettamente nel rispetto del segreto professionale. La presente direttiva stabilisce infatti regole rigorose in materia di divulgazione delle informazioni. Più particolarmente, la divulgazione delle informazioni trasmesse richiede l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso tali informazioni.

Inoltre, la Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari per quanto riguarda l'interpretazione e il miglioramento della presente direttiva.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 85/611/CEE [adozione: consultazione CNS/1976/1009]

24.12.1985

1.10.1989

GU L 375 del 31.12.1985

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 88/220/CEE [adozione: SYN 60]

20.4.1988

1.10.1989

GU L 100 del 19.4.1998

Direttiva 95/26/CE [adozione: COD 468]

7.8.1995

18.7.1996

GU L 168 del 18.7.1995

Direttiva 2000/64/CE [adozione: COD 2000/0014]

17.11.2000

17.11.2002

GU L 290 del 17.11.2000

Direttiva 2001/107/CE [adozione: COD 98/0242]

13.02.2002

13.8.2003

GU L 41 del 13.2.2002

Direttiva 2001/108/CE [adozione: COD 98/0243]

13.2.2002

13.8.2003

GU L 41 del 13.2.2002

Direttiva 2004/39/CE [adozione: COD 2002/0269]

30.4.2004

30.4.2006

GU L 145 del 30.4.2004

Direttiva 2005/1/CE [adozione: COD 2003/0263]

13.4.2005

13.5.2005

GU L 79 del 24.3.2005

Direttiva 2008/18/CE [adozione: COD 2006/0293]

20.3.2008

-

GU L 76 del 19.3.2008

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni [Gazzetta ufficiale L 79 del 20.3.2007]

La direttiva chiarisce la definizione di taluni strumenti finanziari per aiutare le parti interessate ad identificare quali fra le attività introdotte nei mercati finanziari dopo l'adozione della direttiva 85/611/CEE rientrano nel campo di applicazione di quest'ultima. Degli strumenti in questione fanno parte i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario e le attività finanziarie liquide. La direttiva fornisce inoltre criteri di base per stabilire se una data categoria di strumenti finanziari sia riconducibile o meno ad una determinata definizione.

Raccomandazione 85/612/CEE, del 20 dicembre 1985, relativa all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 85/611/CEE [Gazzetta ufficiale L 375 del 31.12.1985].

La raccomandazione indica che le autorità competenti degli Stati membri devono vigilare, ogniqualvolta il concetto di "influenza notevole" è tradotto nella legislazione di uno Stato membro in un limite in cifre, a che lo Stato membro esiga l'osservanza di questo limite da parte delle società di investimento e delle società di gestione situate nel proprio territorio quando acquistano azioni, con diritto di voto, emesse da una società stabilita nel territorio di uno Stato membro ove si applicano tali limiti. Gli Stati membri che applicano delle attenuazioni a tali limiti sono tenuti a comunicarli alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 marzo 2004, sulla regolamentazione relativa ai depositari di OICVM negli Stati membri: situazione e vie di evoluzione (es de en fr) [COM(2004) 207 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, riguardante l'utilizzazione degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (testo d'interesse per il SEE) [GU L 144 del 30.4.2004] La Commissione formula raccomandazioni nella prospettiva di un'applicazione adattata della direttiva 85/611/CEE riguardante la valutazione dei rischi, precisando che questa dev'essere adattata al profilo dei rischi degli OICVM. Esse riguardano segnatamente:

Raccomandazione 2004/384/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, riguardante alcuni elementi del prospetto semplificato di cui allo schema C dell'allegato I della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (testo d'interesse per il SEE) [Gazzetta ufficiale L 144 del 30.4.2004]Al fine di migliorare l'informazione degli investitori e di renderla segnatamente pienamente accessibile agli investitori medi, la presente raccomandazione precisa le nozioni delle informazioni richieste per il prospetto semplificato, contenute nello schema C dell'allegato 1 della direttiva 85/611/CEE.

Libro verde della Commissione, del 12 luglio 2005, sul miglioramento del quadro normativo che regola i fondi d'investimento nell'Unione europea [COM(2005) 314 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Il libro verde ha lo scopo di valutare l'impatto della legislazione europea in materia di OICVM al fine di potenziarne gli sviluppi transfrontalieri. L'esigenza di mercati integrati ed efficaci per i fondi d'investimento rappresenta una priorità strategica e la legislazione esistente dev'essere quindi modificata e migliorata per colmare tutte le sue lacune. In tale contesto, va perseguito il ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La legislazione europea deve del pari poter far fronte alle rapide evoluzioni dei mercati finanziari. Questo processo deve garantire il rispetto di un elevato livello di protezione degli investitori.

Ultima modifica: 05.06.2008