Cielo unico europeo: norme dell’Unione europea sui servizi di navigazione aerea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento fissa i requisiti per la sicurezza e l’efficienza della fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale nell’Unione europea (UE) nell’ambito dell’iniziativa cielo unico europeo.*. Si tratta di un regolamento vincolante, applicabile a tutti i paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento descrive le procedure di certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea che devono essere adottate dalle autorità di vigilanza dei paesi dell’UE. I certificati, validi in tutti i paesi dell’UE, specificano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Ciò include l’accesso non discriminatorio ai servizi per gli utenti dello spazio aereo*, con particolare riguardo alla sicurezza, e la possibilità di offrire servizi ad altri fornitori, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti all’interno dell’UE.

Requisiti per la certificazione

Essi comprendono:

Autorità nazionali di vigilanza

Le autorità nazionali di vigilanza dei paesi dell’UE sono responsabili della designazione di un titolare del certificato per fornire servizi esclusivi di traffico aereo. Assicurano inoltre il rispetto dei blocchi di spazio aereo sotto il loro controllo. Questo avviene congiuntamente (o tramite accordo) se un blocco si estende su più di un paese, o se il titolare del certificato opera in più di un paese.

Se un fornitore non soddisfa i requisiti, le autorità interessate possono prendere provvedimenti, tra cui la revoca del certificato. Le autorità diventano allora responsabili garantendo la continuità del servizio.

Blocchi funzionali di spazio aereo

I paesi dell’UE ed extra-UE, se del caso, devono garantire di comune accordo l’attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo, i quali dovranno avere la capacità e l’efficienza necessarie per mantenere un livello elevato di sicurezza e un impatto ambientale ridotto. Un coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo può essere nominato dalla Commissione europea (CE) per facilitare questo processo.

Le autorità nazionali possono anche designare un fornitore esclusivo di servizi meteorologici.

Per quanto concerne il traffico aereo generale*, i dati operativi sono scambiati in tempo reale tra tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo e gli aeroporti per facilitare il soddisfacimento delle loro esigenze operative. Sono previsti accordi scritti approvati per formalizzare le modalità operative tra fornitori di servizi e con le autorità militari.

Il regolamento impone procedure contabili aperte e delinea le linee guida dettagliate per prezzi equi e trasparenti dei servizi di navigazione per gli utenti dello spazio aereo.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

É in vigore dal 20 aprile 2004.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Cielo unico europeo: l’iniziativa con la quale la definizione, la gestione e la regolamentazione dello spazio aereo sono coordinate in tutta l’UE.
Utenti dello spazio aereo: gli operatori degli aeromobili utilizzati per il traffico aereo generale.
Traffico aereo generale: i voli condotti in conformità con le regole e le procedure dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale. Questi possono includere alcuni voli militari.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 550/2004 sono stati incorporati nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: La creazione del cielo unico europeo [COM(1999) 614 def. del 1° dicembre 1999].

Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.05.2019