Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

 

SINTESI DI:

Direttiva 93/109/CE — modalità dettagliate di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in un paese dell’UE di cui non sono cittadini

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce disposizioni dettagliate in base alle quali i cittadini dell’UE che risiedono in un paese dell’UE di cui non hanno la cittadinanza possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (PE) in quel paese.

PUNTI CHIAVE

Requisiti da soddisfare

La direttiva definisce i requisiti che un cittadino di un altro paese dell’UE deve soddisfare per votare o presentarsi come candidato nel proprio paese di residenza. La persona deve:

Procedure più semplici per la presentazione delle candidature

La direttiva è stata modificata nel 2013 per semplificare le procedure di presentazione delle candidature di chi risiede in un paese dell’UE di cui non ha la cittadinanza. In precedenza, i cittadini dell’UE che si trovavano in questa situazione dovevano fornire un certificato del loro paese di cittadinanza attestante che non erano stati esclusi dalla candidatura alle elezioni del PE in quel paese. Dal 2014, i cittadini dell’UE che presentano la loro candidatura alle elezioni possono fornire una dichiarazione invece del certificato. Le autorità del paese UE di residenza devono mettersi in contatto con il paese di cui la persona ha la cittadinanza per verificare la validità della dichiarazione. Per garantire una comunicazione efficace, i paesi dell’UE devono designare ciascuno un punto di contatto responsabile della notifica delle informazioni relative ai candidati.

Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

I cittadini dell’Unione possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità o nel paese UE di residenza o nel paese d’origine. Nessuno può votare più di una volta o presentarsi come candidato in più di un paese dell’UE alla stessa elezione.

Iscrizione nelle liste elettorali

Gli elettori possono essere iscritti nelle liste elettorali del loro paese di residenza solo se ne fanno richiesta in anticipo. Nei paesi dell’UE per i cui cittadini vige l’obbligo di voto, gli elettori stranieri che chiedono di essere iscritti nelle liste elettorali sono soggetti allo stesso obbligo.

Per essere iscritti nelle liste elettorali, gli elettori stranieri devono presentare gli stessi documenti degli elettori nazionali. Devono inoltre fornire ulteriori informazioni sotto forma di dichiarazione formale.

Ricorsi

I ricorsi di cui dispongono i cittadini nazionali devono essere accessibili anche ai cittadini stranieri cui sia stata negata l’iscrizione nelle liste elettorali o la cui candidatura sia stata respinta.

Norme nazionali relative ai cittadini che vivono al di fuori del proprio territorio

Nessuna disposizione della direttiva 93/109/CE può incidere sulle norme di ciascun paese dell’UE relative al diritto di voto o di eleggibilità dei suoi cittadini che risiedono al di fuori del proprio territorio elettorale.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica dal 30 dicembre 1993. Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE il 1° febbraio 1994.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).

Le successive modifiche alla direttiva 93/109/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 15.12.2017