La ricerca in materia di investimenti e l'analisi finanziaria

La Commissione esamina le disposizioni della normativa europea relative alla ricerca in materia di investimenti e fornisce orientamenti da seguire in questo settore. Essa tratta in particolar modo la questione del conflitto di interessi, ma anche altri temi quali la registrazione degli analisti, la ricerca indipendente, le relazioni tra emittenti e analisti nonché l'educazione degli investitori.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 "La ricerca in materia di investimenti e l'analisi finanziaria" [COM(2006) 789 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La ricerca in materia di investimenti fornisce informazioni finanziarie che permettono di assicurare la corretta formazione dei prezzi, di aiutare gli emittenti a finanziarsi e di garantire lo spessore e la liquidità dei mercati secondari degli strumenti finanziari.

Gli analisti finanziari effettuano questo tipo di ricerca sintetizzando dati grezzi per renderli accessibili. Questo lavoro aiuta gli investitori a prendere decisioni e facilita il lavoro di ricerca, di consulenza in materia di investimenti e di comunicazione di marketing degli intermediari.

Gli analisti sono un aiuto prezioso per i mercati finanziari, ma sono esposti a numerosi conflitti di interesse. Gli interessi di un'impresa d'investimento o di clienti possono ad esempio essere contrari a quelli dei destinatari della ricerca. La Commissione prevede pertanto misure volte ad accrescere il valore e l'integrità della ricerca in materia di investimenti.

La presente comunicazione reagisce ai lavori del gruppo di discussione sugli analisti finanziari (DE) (EN) (FR) e del comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (OICV-IOSCO) (EN).

Lavori del gruppo di discussione e dell'OICV-IOSCO

La relazione del gruppo di discussione pone in rilievo la prevenzione, la gestione, la sorveglianza e la comunicazione dei conflitti di interessi relativi alla ricerca in materia di investimenti e fornisce raccomandazioni agli analisti che partecipano alle offerte di valori mobiliari o ad altre attività di finanziamento. Essa dà inoltre consigli alle imprese sull'applicazione delle migliori pratiche, sulla diffusione della ricerca in materia di investimenti nel mercato al dettaglio, sulla corretta remunerazione degli analisti e sulla negoziazione di titoli da parte di questi ultimi.

L'OICV-IOSCO si è concentrata sugli analisti delle banche d'investimento integrate o delle società di intermediazione, benché gli effetti inerenti ai conflitti di interessi interessino anche altri soggetti. La relazione (EN) mira a far applicare regole coerenti per quanto riguarda:

Direttive relative agli abusi di mercato ed ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)

Le direttive successive sugli abusi di mercato impongono che le informazioni che consigliano una strategia d'investimento siano presentate correttamente e indichino l'esistenza di conflitti di interessi. La Commissione ha stabilito un dispositivo di comunicazione dei conflitti di interessi in grado di influire sui dati d'investimento.

Se un'impresa fornisce servizi di investimento, deve essere autorizzata ai sensi della MiFID e soddisfare i suoi requisiti. La MiFID prescrive che le imprese:

Conflitti di interessi riguardanti specificamente la ricerca in materia di investimenti

Una raccomandazione descritta dall'espressione "ricerca in materia di investimenti" o con termini simili, o presentata come obiettiva ed indipendente, può essere considerata come ricerca in materia di investimenti. Adattata in generale al cliente, una siffatta raccomandazione non può essere assimilata alla prestazione di consulenza, poiché deve corrispondere alle esigenze di un determinato cliente o basarsi sulla situazione specifica del cliente. Le imprese d'investimento devono applicare una separazione effettiva tra le attività a favore dei clienti e quelle che servono gli interessi commerciali. Pertanto un'impresa che dà raccomandazioni che non possono essere assimilate a ricerca deve segnalare che esse non sono conformi alle norme stabilite per promuovere l'obiettività.

Per garantire la loro obiettività, le imprese d'investimento devono vietare a soggetti rilevanti di eseguire determinate operazioni, in particolare se questi ultimi conoscono la data di diffusione ed il contenuto della ricerca prima del pubblico.

Le imprese che diffondono dati prodotti da terzi non sono soggette a tali misure, a condizione che non modifichino tali dati e che verifichino l'applicazione dei requisiti della MiFID.

Quattro questioni in sospeso

I lavori realizzati dal gruppo di riflessione e dall'OICV-IOSCO hanno lasciato quattro questioni in sospeso. La prima riguarda la possibilità di obbligare gli analisti a registrare le loro qualifiche. La mancanza di imparzialità degli analisti non deriva dalla loro mancanza di competenza, ma piuttosto dall'incapacità delle imprese di gestire i conflitti di interessi nel contesto delle loro ricerche.

La seconda questione riguarda i servizi di ricerca delle imprese indipendenti e delle imprese d'investimento. Benché le prime siano finanziate dai loro clienti e le seconde in modo più indiretto, non esistono necessariamente differenze qualitative tra i due tipi di servizi. Ai fini di un trattamento corretto delle ricerche effettuate, la MiFID autorizza le imprese d'investimento ad accettare incentivi, nella misura in cui questi ultimi migliorano la qualità dei servizi prodotti e se il cliente ne è informato. Questa autorizzazione è valida per servizi bundled o softed forniti ad amministratori di portafogli da società di intermediazione.

La terza questione riguarda l'elaborazione di un codice di migliori pratiche per disciplinare le relazioni tra emittenti e analisti. Le norme stabilite dalla direttiva sugli abusi di mercato e dalla MiFID impediscono agli emittenti di esercitare un'indebita influenza sulla ricerca e vietano loro inoltre di rivelare agli analisti informazioni che influiscono sui prezzi prima della loro comunicazione al resto del mercato. La Commissione ritiene che l'elaborazione di un codice delle migliori pratiche renderebbe più professionali le relazioni tra gli emittenti e gli analisti.

L'ultimo punto riguarda l'educazione degli investitori. La Commissione ritiene che siano gli Stati membri, le organizzazioni professionali e le imprese d'investimento a dover agire in questo settore e si impegna da parte sua ad informare ed educare i consumatori, in particolare attraverso una conferenza che mira a riunire esempi di migliori pratiche in materia di educazione dei consumatori e a trovare il modo di migliorare le loro conoscenze finanziarie.

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Ultima modifica: 14.01.2008