Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi

Le norme relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi sono armonizzate per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di tali prodotti. Queste norme sono state modificate con l’entrata in vigore del nuovo regolamento (CE) n. 1272/2008 e l'istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

ATTO

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Campo d’applicazione

La presente direttiva si applica ai preparati pericolosi che contengono almeno una sostanza pericolosa come definita all’articolo 2 o che sono considerati pericolosi come definito all’articolo 5, 6 o 7. Il termine «preparato» comprende le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze.

La presente direttiva prevede disposizioni particolari per i preparati non considerati pericolosi (ai sensi dell’articolo 5, 6 o 7) che possono tuttavia presentare un rischio specifico.

La presente direttiva non si applica ai preparati elencati qui di seguito, allo stadio di prodotti finiti, destinati all’utilizzatore finale:

Classificazione

La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado e della natura specifica dei pericoli è basata sulle definizioni delle categorie di pericolo elencate all’articolo 2 della direttiva. Esse comprendono i preparati considerati pericolosi a causa di:

I principi generali della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze pericolose si basano sui metodi definiti nel regolamento (CE) n. 440/2008 e sui criteri definiti nella direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, tranne quando si applicano i criteri alternativi della direttiva.

Imballaggio

Le principali esigenze in materia di imballaggio sono:

Etichettatura

Tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:

Gli Stati membri possono esigere che l’etichetta del preparato sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.

Ad alcune condizioni molto rigorose, specificate all’articolo 12 della direttiva, taluni preparati pericolosi possono essere esclusi dalle norme generali per l’etichettatura e l’imballaggio. Di conseguenza, l’etichettatura di questi preparati può essere facoltativa o differire dalle regole stabilite, quando contengono quantitativi talmente limitati che non ci sia motivo di temere un pericolo per gli utilizzatori.

Obblighi e doveri degli Stati membri

Gli Stati membri designano un'autorità nazionale che informa la Commissione sull'applicazione della direttiva. I responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi sono tenuti a fornire alle autorità designate tutte le informazioni relative alla classificazione del preparato (dati di sicurezza, ecc.).

Gli Stati membri inoltre designano gli organismi incaricati di ricevere le informazioni sugli effetti dei preparati sulla salute. Tali informazioni sono riservate esclusivamente a fini medici.

Riservatezza

Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso può presentare una domanda di riservatezza. Tale domanda va indirizzata all'autorità responsabile dello Stato membro nel quale il preparato sarà immesso per la prima volta nel mercato. Questa procedura evita che la divulgazione dell'identità chimica di una sostanza sull'etichetta presenti un rischio per il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Quando l’autorità ha preso una decisione, quest’ultima la trasmette al responsabile dell’immissione sul mercato.

Clausola di libera circolazione

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di preparati pericolosi se tali preparati sono conformi alle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Clausola di salvaguardia

Uno Stato membro può vietare temporaneamente, o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio, l'immissione nel mercato di un preparato pericoloso, anche se esso è conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dell’adozione di una simile misura, precisando i motivi che giustificano tale decisione. La Commissione consulta al più presto gli Stati membri prima di prendere la propria decisione.

Procedura per l'adeguamento al progresso tecnico

Le modifiche necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico dei nove allegati sono adottate dalla Commissione, assistita da un comitato regolamentare, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Contesto

La presente direttiva è abrogata, con effetto a partire dal 1° giugno 2015, dal regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1999/45/CE

30.7.1999

30.7.2002

GU L 200 del 30.7.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Regolamento (CE) n. 1907/2006

1.6.2007 Applicazione: 1.6.2008 1.8.2008 (art. 135) 1.6.2009 (titolo VIII e allegato XVII)

-

GU L 396 del 30.12.2006

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

-

GU L 311 del 21.11.2008

Regolamento (CE) n. 1272/2008

20.1.2009

-

GU L 353 del 31.12.2008

Les modifiche e correzioni successive alla direttiva 1999/45/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

See also

Ultima modifica: 09.09.2011