Veicoli a motore e rimorchi: proiettori fendinebbia posteriori (fino al 2014)
Lo scopo di questa direttiva è di introdurre prescrizioni tecniche armonizzate per i proiettori fendinebbia posteriori, al fine di consentire l'attuazione delle procedure di omologazione comunitarie.
ATTO
Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
SINTESI
Direttiva 77/538/CEE
Per proiettore fendinebbia posteriore si intende il faro che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia.
Ciascun Stato membro procede all'omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore fendinebbia posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo stabilite negli allegati della direttiva ed emette un marchio di omologazione CE. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE deve adottare le misure necessarie per verificare la conformità dei modelli di fabbricazione al tipo omologato.
Gli Stati membri non possono:
Direttiva 89/518/CEE
Tale direttiva adegua al progresso tecnico la precedente direttiva e semplifica il marchio di omologazione CE per i proiettori fendinebbia posteriori laddove siano raggruppati insieme, combinati o mutuamente incorporati con altre luci. Le definizioni di cui alla direttiva 76/756/CEE (proiettori raggruppati, combinati, sorgente luminosa per quanto riguarda le lampade ad incandescenza, etc.) sono parimenti applicabili alla direttiva 77/538/CEE.
Direttiva 99/14/CE
Alla luce del progresso tecnico, tale direttiva modifica radicalmente gli allegati della direttiva 77/538/CEE, in particolare per quanto riguarda il documento informativo e il certificato di omologazione. La direttiva 99/14/CE semplifica inoltre le procedure di omologazione in modo da mantenere l'equivalenza tra la direttiva 77/538/CEE e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri possono non concedere l'omologazione CE e rifiutare l'omologazione di portata nazionale, per qualsiasi tipo di veicolo per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori, se le prescrizioni della direttiva 77/538/CEE non sono soddisfatte.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni presenti negli allegati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
La direttiva 77/538/CE è abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 a decorrere dal 12 novembre 2014.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di attuazione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Direttiva 77/538/CEE |
29.6.1977 |
29.12.1978 |
GU L 220 del 29.8.1977 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Direttiva 89/518/CEE |
17.8.1989 |
31.12.1989 |
GU L 265 del 12.9.1989 |
Direttiva 99/14/CE |
2.5.1999 |
1.10.1999 |
GU L 97 del 12.4.1999 |
1.5.2004 |
1.5.2004 |
GU L 236 del 23.9.2003 |
|
Direttiva 2006/96/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
GU L 363 del 20.12.2006 |
Direttiva 2013/15/UE |
1.7.2013 |
1.7.2013 |
GU L 158 del 10.6.2013 |
Ultima modifica: 02.07.2014