Riscaldamento dei veicoli a motore (fino al 2014)
I requisiti concernenti i sistemi di riscaldamento per gli abitacoli di veicoli a motore in futuro faranno parte integrante della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore.
ATTO
Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 78/548/CEE [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La direttiva 2001/56/CE stabilisce i requisiti in materia di sistemi di riscaldamento per gli abitacoli dei veicoli a motore.
La direttiva 2001/56/CE fa parte delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. I requisiti tecnici cui si riferisce pertanto riguardano l’omologazione dei veicoli a motore dotati di un sistema o un impianto di riscaldamento.
Sistema di riscaldamento indica qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all’interno del veicolo, compreso l’eventuale vano di carico.
La direttiva 2001/56/CE estende il campo di applicazione della direttiva 78/548/CEE che disciplina solo i sistemi di riscaldamento che utilizzano il calore del motore. In futuro, saranno anche disciplinati anche i dispositivi di riscaldamento a combustione. Il dispositivo di riscaldamento a combustione è definito nella direttiva come un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo.
Inoltre la direttiva 2001/56/CE estende il campo di applicazione della direttiva 78/548/CEE del Consiglio, per disciplinare non solo i veicoli di categoria M1 (autovetture ad uso privato) ma anche i veicoli delle categorie M, N e O (veicoli adibiti al trasporto di persone o merci, e i rimorchi) muniti di un impianto di riscaldamento.
A decorrere dal 9 maggio 2004, per ottenere l’omologazione CE di un veicolo, il sistema di riscaldamento o il dispositivo di riscaldamento a combustione devono soddisfare i requisiti della direttiva 2001/56/CE. A decorrere dal 9 maggio 2005, tutti i nuovi veicoli devono soddisfare questi requisiti.
La direttiva 78/548/CEE è abrogata a decorrere dal 9 maggio 2004.
Sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL)
La direttiva 2004/78/CE modifica la direttiva 2001/56/CE introducendo ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL).
A decorrere dal 1o gennaio 2006, questi nuovi requisiti tecnici verranno applicati per l’omologazione CE dei veicoli dotati di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL o di dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL. A decorrere dal 1o gennaio 2007 tutti i nuovi veicoli dotati di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL dovranno soddisfare tali requisiti.
L’introduzione di ulteriori requisiti per i sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a GPL era prevista ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, dal momento che tale articolo si applicava inizialmente solo ai sistemi di riscaldamento funzionanti con combustibile liquido come benzina o diesel.
La direttiva 2001/56/CE è abrogata dal regolamento (UE) n. 661/2009 a decorrere dal 1o novembre 2014.
Antefatto
Molti tipi di veicoli sono oggi dotati di sistemi per il riscaldamento del vano passeggeri (autobus), del vano di carico (camion) o del vano di riposo (autocaravan). Per evidenti motivi di sicurezza e di tutela ambientale, sono necessari requisiti che rispondano alle più rigorose norme tecnologiche.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2001/56/CE |
9.11.2001 |
8.5.2003 |
GU L 292 del 9.11.2001 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2004/78/CE |
20.5.2004 |
30.9.2004 |
GU L 153 del 30.4.2004 |
Direttiva 2006/119/CE |
18.12.2006 |
30.9.2007 |
GU L 330 del 28.11.2006 |
Direttiva 2013/15/UE |
1.7.2013 |
1.7.2013 |
GU L 158 del 10.6.2013 |
Ultima modifica: 02.07.2014