Riscaldamento dei veicoli a motore (fino al 2014)

I requisiti concernenti i sistemi di riscaldamento per gli abitacoli di veicoli a motore in futuro faranno parte integrante della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore.

ATTO

Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 78/548/CEE [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La direttiva 2001/56/CE stabilisce i requisiti in materia di sistemi di riscaldamento per gli abitacoli dei veicoli a motore.

La direttiva 2001/56/CE fa parte delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. I requisiti tecnici cui si riferisce pertanto riguardano l’omologazione dei veicoli a motore dotati di un sistema o un impianto di riscaldamento.

Sistema di riscaldamento indica qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all’interno del veicolo, compreso l’eventuale vano di carico.

La direttiva 2001/56/CE estende il campo di applicazione della direttiva 78/548/CEE che disciplina solo i sistemi di riscaldamento che utilizzano il calore del motore. In futuro, saranno anche disciplinati anche i dispositivi di riscaldamento a combustione. Il dispositivo di riscaldamento a combustione è definito nella direttiva come un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo.

Inoltre la direttiva 2001/56/CE estende il campo di applicazione della direttiva 78/548/CEE del Consiglio, per disciplinare non solo i veicoli di categoria M1 (autovetture ad uso privato) ma anche i veicoli delle categorie M, N e O (veicoli adibiti al trasporto di persone o merci, e i rimorchi) muniti di un impianto di riscaldamento.

A decorrere dal 9 maggio 2004, per ottenere l’omologazione CE di un veicolo, il sistema di riscaldamento o il dispositivo di riscaldamento a combustione devono soddisfare i requisiti della direttiva 2001/56/CE. A decorrere dal 9 maggio 2005, tutti i nuovi veicoli devono soddisfare questi requisiti.

La direttiva 78/548/CEE è abrogata a decorrere dal 9 maggio 2004.

Sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL)

La direttiva 2004/78/CE modifica la direttiva 2001/56/CE introducendo ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL).

A decorrere dal 1o gennaio 2006, questi nuovi requisiti tecnici verranno applicati per l’omologazione CE dei veicoli dotati di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL o di dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL. A decorrere dal 1o gennaio 2007 tutti i nuovi veicoli dotati di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL dovranno soddisfare tali requisiti.

L’introduzione di ulteriori requisiti per i sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a GPL era prevista ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, dal momento che tale articolo si applicava inizialmente solo ai sistemi di riscaldamento funzionanti con combustibile liquido come benzina o diesel.

La direttiva 2001/56/CE è abrogata dal regolamento (UE) n. 661/2009 a decorrere dal 1o novembre 2014.

Antefatto

Molti tipi di veicoli sono oggi dotati di sistemi per il riscaldamento del vano passeggeri (autobus), del vano di carico (camion) o del vano di riposo (autocaravan). Per evidenti motivi di sicurezza e di tutela ambientale, sono necessari requisiti che rispondano alle più rigorose norme tecnologiche.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2001/56/CE

9.11.2001

8.5.2003

GU L 292 del 9.11.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2004/78/CE

20.5.2004

30.9.2004

GU L 153 del 30.4.2004

Direttiva 2006/119/CE

18.12.2006

30.9.2007

GU L 330 del 28.11.2006

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

GU L 158 del 10.6.2013

Ultima modifica: 02.07.2014