Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'Unione europea (UE) stabilisce delle misure per prevenire la formazione dei rifiuti elettrici ed elettronici e favorire il loro reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume di tali rifiuti e, allo stesso tempo, migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nella gestione di tali rifiuti. Inoltre, al fine di contribuire al recupero e allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e alla protezione della salute umana, l'UE stabilisce anche le misure per limitare l'uso di sostanze pericolose contenute in tali apparecchiature.

ATTI

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [Cfr. atti modificativi].

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

Progettazione dei prodotti

Gli Stati membri incoraggiano la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione la loro soppressione e il loro recupero, e facilitino il reimpiego e il riciclaggio dei loro rifiuti.

Raccolta separata

Gli Stati membri riducono al minimo lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici come rifiuti municipali misti e prevedono una raccolta separata dei RAEE. Per quanto riguarda i rifiuti elettrici ed elettronici, gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 13 agosto 2005:

I produttori devono garantire la raccolta dei rifiuti che non provengono dai nuclei domestici. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti siano trasportati a centri di trattamento autorizzati.

Entro il 31 dicembre 2006 deve essere raggiunto un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno. Un nuovo obiettivo obbligatorio deve essere proposto dalla Commissione.

Trattamento

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. Questo trattamento prevede la rimozione dei fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva. Il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi all'allegato III della direttiva.

Gli stabilimenti che effettuano operazioni di trattamento devono ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti. Essi sono incoraggiati a partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro o dell'Unione europea (UE), a condizione che la spedizione sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione europea (UE), nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Il trattamento al di fuori dell'UE è preso in considerazione per raggiungere gli obiettivi della direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti della direttiva.

Recupero

I produttori devono istituire sistemi per il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti separatamente.

Entro il 31 dicembre 2006, il tasso di recupero in peso medio per apparecchio deve raggiungere l'80 % per i grandi elettrodomestici e i distributori automatici, il 70 % per i piccoli elettrodomestici, le apparecchiature di illuminazione, gli strumenti elettrici ed elettronici, i giocattoli e le apparecchiature per il tempo libero e lo sport, nonché gli strumenti di monitoraggio e di controllo e il 75 % per le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e le apparecchiature di consumo. Alla stessa data, il tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze deve raggiungere in peso medio per apparecchio l'80 % per le lampade a discarica, il 75 % per i grandi elettrodomestici e i distributori automatici, il 50 % per i piccoli elettrodomestici, le apparecchiature di illuminazione, gli strumenti elettrici ed elettronici, i giocattoli e le apparecchiature per il tempo libero e lo sport, nonché gli strumenti di monitoraggio e di controllo e il 65 % per le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e le apparecchiature di consumo.

Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione stabilisce nuovi obiettivi da rispettare. I produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengono la documentazione relativa al volume dei rifiuti elettrici ed elettronici in entrata e in uscita dai centri di trattamento e di recupero o di riciclaggio. Il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliranno altri limiti per il recupero, il riciclo e il reimpiego.

Finanziamento

Entro il 13 agosto 2005, i produttori devono garantire il finanziamento della raccolta, almeno a partire dal centro di raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento dei suoi prodotti. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, deve fornire una garanzia sul finanziamento della gestione dei suoi rifiuti. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi per il finanziamento, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. Per i prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento è assicurato dai produttori esistenti sul mercato, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato.

Entro il 13 agosto 2005, per i rifiuti provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo tale data, il finanziamento è assicurato dai produttori. Per i rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005, i costi di gestione sono garantiti dai produttori in caso essi forniscano nuovi prodotti equivalenti o svolgenti la medesima funzione. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che gli utenti partecipino parzialmente o totalmente al finanziamento. Qualora tali rifiuti storici non siano sostituiti, i costi sono a carico degli utenti diversi dai nuclei domestici.

Informazioni

Gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici devono avere accesso alle informazioni necessarie concernenti l'obbligo di non smaltire questo genere di rifiuti come rifiuti municipali misti e di effettuare una raccolta separata, i sistemi di ripresa e raccolta disponibili, il proprio ruolo nel recupero dei rifiuti, gli effetti di questi rifiuti sull'ambiente e la salute, il significato del simbolo che dovrà essere riportato sull'imballaggio di queste apparecchiature (contenitore di spazzatura mobile barrato con una croce).

I produttori devono mostrare il simbolo di cui sopra sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Per ogni nuovo tipo di apparecchiatura elettrica ed elettronica, i produttori devono fornire, entro un anno dalla data di immissione sul mercato, le informazioni in materia di reimpiego e trattamento. Queste informazioni includono i componenti e materiali presenti, nonché il punto in cui si trovano le sostanze e i preparati pericolosi. Tali informazioni devono essere comunicate ai centri di reimpiego, trattamento e riciclaggio. I produttori di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 devono essere chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo.

Relazioni e sanzioni

Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e raccolgono informazioni sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate nel loro territorio. Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione verte sul periodo dal 2004 al 2006. La Commissione pubblica a sua volta una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione alla presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Direttiva sull'uso di determinate sostanze pericolose

Il campo di applicazione di questa direttiva è lo stesso di quello della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad eccezione dei dispositivi medicali e degli strumenti di monitoraggio e controllo). Si applica anche alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.

Dal 1° luglio 2006, piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sostituiti da altre sostanze. Tuttavia, dal momento che una completa eliminazione di queste sostanze non è sempre attuabile, la Commissione prevede una tolleranza dello 0,1 % per il piombo, il mercurio, il cromo esavalente, i bifenili polibromurati (PBB) e l'etere di difenile polibromurato (PBDE) e una tolleranza dello 0,01 % per il cadmio. Inoltre, alcuni usi specificati nell'allegato alla presente direttiva sono tollerati.

Almeno ogni quattro anni, la Commissione esamina le esenzioni (vedi allegati della direttiva 2002/95/CE) per verificare se tali esenzioni sono ancora giustificate alla luce del progresso tecnico e scientifico.

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione alla presente direttiva.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2002/96/CE

13.2.2003

13.8.2004

GU L 37 del 13.2.2003

Direttiva 2002/95/CE

13.2.2003

13.8.2004

GU L 37 del 13.2.2003

DEROGHE ALLA DIRETTIVA 2002/96/CE

Decisione 2004/486/CE [Gazzetta ufficiale L 162 del 30.4.2004].

Tale deroga è concessa a Cipro, Malta e alla Polonia.

Decisione 2004/312/CE [Gazzetta ufficiale L 100 del 6.4.2004].

Tale deroga è concessa alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, alla Slovenia e alla Slovacchia.

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/108/CE

31.12.2003

13.8.2004

GU L 345 del 31.12.2003

Direttiva 2008/34/CE

21.3.2008

-

GU L 81 del 20.3.2008

Direttiva 2008/35/CE

21.3.2008

-

GU L 81 del 20.3.2008

Direttiva 2008/112/CE

12.1.2009

-

GU L 345 del 23.12.2008

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

DIRETTIVA 2002/95/CE

Allegato – Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) esentate dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 Decisione 2005/618/CE [Gazzetta ufficiale L 214 del 19.8.2005];

Decisione 2005/717/CE [Gazzetta ufficiale L 271 del 15.10.2005];

Decisione 2005/747/CE [Gazzetta ufficiale L 280 del 25.10.2005];

Decisione 2006/310/CE [Gazzetta ufficiale L 115 del 28.4.2006];

Decisione 2006/690/CE [Gazzetta ufficiale L 283 del 14.10.2006];

Decisione 2006/691/CE [Gazzetta ufficiale L 283 del 14.10.2006];

Decisione 2006/692/CE [Gazzetta ufficiale L 283 del 14.10.2006];

Decisione 2008/385/CE [Gazzetta ufficiale L 136 del 24.5.2008];

Decisione 2009/428/CE [Gazzetta ufficiale L 139 del 5.6.2009];

Decisione 2009/443/CE [Gazzetta ufficiale L 148 dell’11.6.2009];

Decisione 2010/122/UE [Gazzetta ufficiale L 49 del 26.2.2010].

DIRETTIVA 2002/96/CE

Allegato II – Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Direttiva 2008/112/CE [Gazzetta ufficiale L 345 del 23.12.2008].

ATTI COLLEGATI

Applicazione della legislazione

Relazione della Commissione, del 20 novembre 2009, sull’attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, la direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, la direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione, la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel periodo 2004-2006 [COM(2009) 633 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La quantità di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell’UE potrebbe raggiungere circa 12,3 milioni di tonnellate nel 2020. La direttiva sui RAEE è finalizzata a ridurre gli impatti ambientali dello smaltimento di questo flusso di rifiuti e a ottimizzarne la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, in un contesto di rigorose norme ambientali e sanitarie.

Secondo la relazione, solo un terzo dei rifiuti elettrici ed elettronici dell’UE viene trattato in modo appropriato. Gli altri due terzi vanno in discarica e potenzialmente anche in impianti di trattamento non conformi alle norme, all’interno o all’esterno dell’UE. L’obiettivo della raccolta di 4 kg per persona all’anno non riflette fedelmente la situazione dei singoli Stati membri, e nel 2006 non è stato raggiunto da cinque Stati membri. Nel 2009 erano in corso procedimenti d’infrazione nei confronti di 14 Stati membri per non conformità alla direttiva RAEE, e nei confronti di uno di essi per mancata comunicazione. Vi erano inoltre otto procedimenti pendenti per mancata conformità alla direttiva relativa alle restrizioni dell’impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2008, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [COM(2008) 810 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La revisione della direttiva 2002/96/CE si pone l’obiettivo di migliorare la sua efficacia e la sua attuazione, oltre che di ridurre i costi amministrativi. Per questo, la Commissione propone in particolare di:

Procedura di codecisione (COD/2008/0241)

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2008, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [COM(2008) 809 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La revisione della direttiva 2002/95/CE si pone l’obiettivo di migliorare la sua attuazione, la sua coerenza con gli altri testi legislativi comunitari e di adeguarla al progresso scientifico e tecnico. Per questo, la Commissione propone in particolare:

Procedura di codecisione (COD/2008/0240)

Decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [Gazzetta ufficiale L 119 dell’11.5.2005].

Decisione 2004/249/CE della Commissione, dell’11 marzo 2004, relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [Gazzetta ufficiale L 78 del 16.3.2004].

Ultima modifica: 23.02.2010