Imballaggi e rifiuti d’imballaggio

 

SINTESI DI:

Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 94/62/UE definisce le disposizioni dell’UE sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio.

La direttiva 94/62/CE mira a:

La direttiva (UE) 2018/852 è l’ultima modifica della direttiva 94/62/CE e contiene misure aggiornate intese a:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d’imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, quali che siano i materiali che li compongono.

Misure

La direttiva così modificata richiede che gli Stati membri adottino misure quali programmi nazionali, incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e altri strumenti economici intesi a prevenire la generazione di rifiuti di imballaggi e ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la condivisione di imballaggi riutilizzabili* immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto senza compromettere la sicurezza alimentare o la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere:

Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure necessarie per soddisfare obiettivi di riciclaggio che variano a seconda del materiale di imballaggio. A tale scopo, essi sono tenuti ad applicare le nuove regole di calcolo per soddisfare i nuovi obiettivi di riciclaggio previsti per il 2025 e il 2030.

Obiettivi

Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun materiale sono:

Entro il martedì 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Gli obiettivi sono:

Requisiti essenziali

I paesi dell’UE devono garantire che gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva:

La direttiva modificata ha chiarito la differenza tra imballaggi recuperabili sotto forma di compostaggio e rifiuti di imballaggi biodegradabili e ha specificato che gli imballaggi in plastica oxo-degradabile (imballaggi in plastica contenente additivi che ne provocano la scomposizione in particelle microscopiche contribuendo alla presenza di microplastiche nell’ambiente) non sono considerati imballaggi biodegradabili.

La Commissione europea valuta la fattibilità di un rafforzamento dei requisiti essenziali al fine di migliorare la progettazione degli imballaggi per il riutilizzo e promuovere un riciclaggio di elevata qualità, nonché di rafforzare la loro applicazione.

Sistemi di recupero degli imballaggi

Gli Stati dovrebbero garantire che siano introdotti sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio e di riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Responsabilità dei produttori

Sistema di informazione e comunicazione

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:

TERMINI CHIAVE

Economia circolare: l’economia circolare riduce al minimo l’utilizzo delle risorse, i rifiuti, le emissioni e le perdite di energia. Ciò può essere raggiunto attraverso la progettazione a lungo termine, la manutenzione, la riparazione, il riuso e il riciclaggio. Si differenzia dall’economia lineare che estrae le risorse, le utilizza e poi le getta via.
Imballaggi riutilizzabili: imballaggi concepiti, progettati e commercializzati per effettuare più viaggi nel corso della loro vita utile mediante ricarica o riutilizzo per lo stesso scopo per cui sono stati concepiti.
Regimi di responsabilità estesa del produttore: sistemi messi in atto per garantire che i produttori abbiano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase di scarto del ciclo di vita di un prodotto. Modulando le tariffe pagabili dai produttori per l’immissione sul mercato di imballaggi, i regimi di responsabilità estera del produttore consentono ai produttori e agli Stati membri di incoraggiare la progettazione di prodotti e dei loro componenti più rispettosi dell’ambiente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Le successive modifiche alla direttiva 94/62/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2005/70/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.06.2020