Certificato protettivo complementare per i medicinali

L’Unione europea intende garantire una protezione sufficiente per lo sviluppo di medicinali non solo a beneficio della salute pubblica ma anche per incentivare la ricerca farmaceutica. In quest'ottica il presente regolamento crea un certificato protettivo complementare per i medicinali a livello comunitario, che permette di porre rimedio alle disomogeneità dei regimi nazionali.

ATTO

Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il certificato protettivo complementare per i medicinali intende porre rimedio alle disomogeneità e alle carenze dei sistemi nazionali di brevetto in materia di ricerca farmaceutica. In particolare, intende garantire una protezione sufficiente per lo sviluppo dei medicinali nell'Unione europea (UE).

Infatti, il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale * e l’autorizzazione di immissione in commercio dello stesso, riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto a una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca. L'assenza di una protezione sufficiente può inoltre indurre i centri di ricerca situati negli Stati membri a trasferirsi in paesi che offrono una migliore protezione.

Per garantire la libera circolazione dei medicinali, il certificato protettivo complementare per i medicinali intende tra l'altro evitare un'eccessiva disomogeneità delle legislazioni nazionali.

Il certificato viene rilasciato se il prodotto per cui è stato richiesto risponde, in quanto medicinale e al momento in cui la domanda è stata presentata in uno Stato membro, alle seguenti condizioni:

Il certificato si applica altresì al prodotto negli stessi termini del brevetto di cui beneficia. Il regolamento stabilisce anche le modalità relative alla domanda e al rilascio del certificato, nonché le condizioni di estinzione, di nullità e di pubblicità del certificato.

Il certificato non deve essere rilasciato per una durata superiore a cinque anni. La durata complessiva della protezione conferita da un brevetto e dal certificato non può tuttavia superare i quindici anni per la prima autorizzazione di immissione in commercio al titolare.

A decorrere dal 6 luglio 2009, il presente regolamento è abrogato dal regolamento (CE) n. 469/2009.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n. 1768/92

2.1.1993

-

GU L 182 del 2.7.1992

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1.1.1995

-

GU C 241 del 29.8.1994

Atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

1.5.2004

-

GU L 236 del 23.9.2003

Atto di adesione della Bulgaria e della Romania

1.1.2007

-

GU L 157 del 21.6.2005

Regolamento (CE) n. 1901/2006

26.1.2007

-

GU L 378 del 27.12.2006

Ultima modifica: 24.09.2009