Caffeina e chinino (fino al 2014)

L’Unione europea (UE) rafforza gli obblighi di informazione del consumatore per le bevande contenenti un elevato tenore di caffeina. Inoltre, il chinino e la caffeina che sono utilizzati come aroma nella produzione o preparazione di un alimento devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la loro specifica denominazione.

ATTO

Direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina.

SINTESI

Questa direttiva permette ai consumatori di essere informati in modo chiaro e preciso sulla presenza di chinino o di caffeina in un prodotto alimentare.

Bevande ad alto tenore di caffeina

L’etichettatura delle bevande contenenti una quantità di caffeina superiore a 150 milligrammi per litro deve recare la menzione «Tenore elevato di caffeina», seguita dalla quantità espressa in milligrammi per 100 millilitri. Tale menzione deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda.

Queste disposizioni si applicano alle bevande pronte al consumo nonché a quelle elaborate a partire da prodotti concentrati o disidratati. Esse non si applicano tuttavia alle bevande a base di caffè, tè, o estratto di caffè o di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine «caffè» o «tè».

Caffeina o chinino utilizzati come aromi alimentari

Il chinino e la caffeina utilizzati come aroma nella produzione o preparazione di un prodotto alimentare devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la loro specifica denominazione subito dopo il termine «aroma».

Contesto

A decorrere dal 13 dicembre 2014, la presente direttiva è sostituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2002/67/CE

8.8.2002

30.6.2003

GU L 191 del 19.7.2002

Ultima modifica: 07.02.2012