Organismi geneticamente modificati: identificatori unici

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione sugli identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce un identificatore unico*, simile a un codice a barre, specifico per ogni organismo geneticamente modificato* (OGM) immesso sul mercato. Si tratta di un elemento chiave per la tracciabilità* e l’etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, volto a migliorare la scelta dei consumatori e a fornire garanzie per la salute e per l’ambiente.

PUNTI CHIAVE

Per garantire la coerenza con gli sviluppi nelle sedi internazionali, viene utilizzato il formato dell’identificatore unico utilizzato dalla banca dati dei prodotti biotecnologici dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dal centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza istituito dal protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica.

Per ogni nuova domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un OGM, il richiedente deve consultare le banche dati per accertarsi se sia già stato determinato un identificatore unico per l’OGM in questione, prima di crearne uno secondo il formato prescritto.

Qualora sia concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM, la Commissione europea comunica al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza l’identificatore unico, che verrà iscritto nel registro comunitario degli OGM autorizzati.

A tutti gli OGM autorizzati prima dell’entrata in vigore del regolamento sono stati assegnati identificatori unici in base allo stesso.

Il formato dell’identificatore unico è definito in allegato al regolamento ed è composto da nove caratteri alfanumerici. I primi due o tre caratteri alfanumerici rappresentano il nome della società o dell’organizzazione. La seconda componente di cinque o sei caratteri rappresenta l’evento di trasformazione* mentre la componente finale è un singolo carattere di controllo, separato da un trattino, ad esempio: MON-00603-1.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a decorrere dal 16 gennaio 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda la pagina «Tracciabilità ed etichettatura» sul sito Internet della Commissione europea.

TERMINI CHIAVE

* Identificativo unico: un codice alfanumerico composto da nove caratteri, specifico di un OGM, che gli consente di essere facilmente identificato sull’etichetta di un prodotto.

* Organismi geneticamente modificati: piante o animali allevati per raggiungere una maggiore resa o resistere alle malattie, attraverso la modificazione del loro patrimonio cellulare e genetico.

* Tracciabilità : la capacità di rintracciare gli OGM e i prodotti ottenuti da OGM, in tutte le fasi della catena di produzione e di distribuzione, facilitando un’etichettatura precisa.

* Evento di trasformazione: un termine usato per differenziare geneticamente le varietà di colture e di altri organismi modificati (trasformati) attraverso l’ingegneria genetica.

ATTO

Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pagg. 5-10)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (GU L 102 del 7.4.2004, pagg. 14-25).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione sono state integrate nel testo originario. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 24-28). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.04.2016