Produzione biologica dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari

Il regolamento crea un quadro armonizzato di produzione, di etichettatura e di controllo dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari biologiche, al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori in tali prodotti e garantire una concorrenza leale fra i produttori.

ATTO

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento descrive il quadro giuridico relativo ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti secondo metodi biologici.

Campo d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti, quando su di essi figurano o figureranno indicazioni riguardanti il modo di produzione biologica:

Il presente regolamento non si applica ai mangimi destinati agli animali familiari, agli animali allevati per la loro pelliccia e agli animali d'acquacoltura.

Regole di produzione

Si considera che un prodotto, i suoi ingredienti o le materie prima per gli alimenti per animali forniscano indicazioni sul modo di produzione biologica, quando, nell’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, presentano le indicazioni in uso in ogni Stato membro, che suggeriscono al compratore che sono stati ottenuti secondo le regole di produzione previste dal regolamento.

Il regolamento precisa, all'allegato I, i principi di produzione biologica per i prodotti vegetali, gli animali di allevamento (bovini, suini, caprini, equidi e volatili), le api e tutti i prodotti derivati. Presenta i criteri per la gestione di taluni aspetti essenziali dell'allevamento di detti animali, in particolare la scelta delle razze, degli alimenti e delle cure veterinarie secondo i principi della produzione biologica. L'allegato II specifica le sostanze che possono essere utilizzate come pesticidi, fertilizzanti del suolo, alimenti e detergenti degli animali, nonché le eventuali eccezioni. Il regolamento stabilisce inoltre le condizioni che consentono di ampliare gli elenchi delle sostanze autorizzate.

Il regolamento prevede che venga fatto riferimento al modo di produzione biologica solo quando il prodotto è stato ottenuto e controllato in conformità delle regole stabilite dal regolamento stesso, vale a dire che il prodotto contiene solo sostanze figuranti nei suoi allegati, che non è stato sottoposto a trattamenti tramite radiazioni ionizzanti ovvero che è stato elaborato senza utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) o prodotti derivati da tali organismi, in quanto questi ultimi non sono compatibili con il modo di produzione biologica (regolamento (CE) n. 1804/1999).

Controllo e indicazioni di conformità

Per garantire il rispetto delle regole di produzione, il regolamento instaura un regime di controllo regolare secondo il quale gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano prodotti biologici da un paese terzo sono tenuti a notificare le loro attività alle autorità pubbliche o private autorizzate e designate a tal fine dagli Stati membri. Queste autorità di controllo devono garantire almeno le misure di controllo e di precauzione minime di cui all’allegato III del regolamento. Per la produzione di carne di animali da allevamento, il regolamento precisa che gli Stati membri devono controllare la tracciabilità dei prodotti nel corso dell’intera catena di produzione, trasformazione e preparazione.

Il regolamento presenta, all'allegato V, le indicazioni che determinano che un prodotto è stato sottoposto al regime di controllo introdotto dal presente regolamento. Esso presenta inoltre le varie versioni del logo biologico comunitario che può essere abbinato a tali indicazioni. Il nuovo quadro giuridico, di prossima attuazione, impone l'utilizzo di tale logo su tutti i prodotti biologici. Potrà essere accompagnato da logo nazionali o privati.

È prevista altresì l’istituzione di un regime idoneo per accertare se i prodotti importati da paesi terzi siano stati prodotti e commercializzati in condizioni di produzione e di controllo equivalenti a quelle applicabili ai prodotti comunitari. I paesi terzi interessati figurano in un elenco fissato mediante decisione della Commissione.

Gli Stati membri non possono vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti conformi alle disposizioni del regolamento.

Attuazione

Per l'attuazione del regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n°2092/91

22.7.1991

-

GU L 198 del 22.7.1991

Atti modificativi

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n. 2083/92

24.7.1992

-

GU L 208 del 24.7.1992

Regolamento (CEE) n. 3713/92

1.1.1993

-

GU L 378 del 23.12.1992

Regolamento (CE) n. 1468/94

28.6.1994

-

GU L 159 del 28.6.1994

Regolamento (CE) n. 529/95

1.3.1995

-

GU L 54 del 10.3.1995

Regolamento (CE) n. 1935/95

12.8.1995

-

GU L 186 del 5.8.1995

Regolamento (CE) n. 1804/99

24.8.1999

-

GU L 222 del 24.8.1999

Regolamento (CE) n. 806/2003

5.6.2003

-

GU L 122 del 16.5.2003

Regolamento (CE) n. 223/2003

26.2.2003

-

GU L 3 del 6.2.2003

Regolamento (CE) n. 392/2004

10.3.2004

-

GU L 65 del 3.3.2004

Regolamento (CE) n. 746/2004

24.4.2004

-

GU L 122 del 26.4.2004

Regolamento (CE) n. 1567/2005

6.10.2005

-

GU L 252 del 28.9.2005

Regolamento (CE) n. 1791/2006

1.1.2007

-

GU L 363 del 20.12.2006

Regolamento (CE) n. 1991/2006

6.1.2007

-

GU L 411 del 30.12.2006

Regolamento (CE) n. 1997/2006

4.1.2007

-

GU L 379 del 28.12.2006

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

- Allegato I - Norme per la produzione biologica a livello aziendale:

Regolamento (CEE) n. 1535/92 [Gazzetta ufficiale L 162 del 16.6.1992];

Regolamento (CEE) n. 2608/93 [Gazzetta ufficiale L 239 del 24.9.1993];

Regolamento (CE) n. 1202/95 [Gazzetta ufficiale L 119 del 30.5.1995];

Regolamento (CE) n. 1900/98 [Gazzetta ufficiale L 247 del 5.9.1998];

Regolamento (CE) n. 1804/1999 [Gazzetta ufficiale L 222 del 24.8.1999];

Regolamento (CE) n. 1073/2000 [Gazzetta ufficiale L 119 del 20.5.2000];

Regolamento (CE) n. 473/2002 [Gazzetta ufficiale L 75 del 15.3.2002];

Regolamento (CE) n. 223/2003 [Gazzetta ufficiale L 31 del 6.2.2003];

Regolamento (CE) n. 599/2003 [Gazzetta ufficiale L 85 del 2.4.2003];

Regolamento (CE) n. 2277/2003 [Gazzetta ufficiale L 336 del 23.12.2003];

Regolamento (CE) n. 2254/2004 [Gazzetta ufficiale L 385 del 29.12.2004];

Regolamento (CE) n. 1294/2005 [Gazzetta ufficiale L 205 del 6.8.2005];

Regolamento (CE) n. 699/2006 [Gazzetta ufficiale L 121 del 6.5.2006];

Regolamento (CE) n. 1851/2006 [Gazzetta ufficiale L 355 del 15.12.2006];

Regolamento (CE) n. 394/2007 [Gazzetta ufficiale L 98 del 13.4.2007];

Regolamento (CE) n. 1319/2007 [Gazzetta ufficiale L 293 del 10.11.2007].

- Allegato II - Prodotti per la concimazione e l'ammendamento:

Regolamento (CEE) n. 1535/92 [Gazzetta ufficiale L 162 del 16.6.1992];

Regolamento (CEE) n. 2608/93 [Gazzetta ufficiale L 239 del 24.9.1993];

Regolamento (CE) n. 2381/94 [Gazzetta ufficiale L 255 dell’1.10.1994];

Regolamento (CE) n. 1488/97 [Gazzetta ufficiale L 202 del 30.7.1997];

Regolamento (CE) n. 1804/1999 [Gazzetta ufficiale L 222 del 24.8.1999];

Regolamento (CE) n. 1073/2000 [Gazzetta ufficiale L 119 del 20.5.2000];

Regolamento (CE) n. 436/2001 [Gazzetta ufficiale L 63 del 3.3.2001];

Regolamento (CE) n. 473/2002 [Gazzetta ufficiale L 75 del 15.3.2002];

Regolamento (CE) n. 599/2003 [Gazzetta ufficiale L 85 del 2.4.2003];

Regolamento (CE) n. 2277/2003 [Gazzetta ufficiale L 336 del 23.12.2003];

Regolamento (CE) n. 1318/2005 [Gazzetta ufficiale L 210 del 12.8.2005];

Regolamento (CE) n. 1916/2005 [Gazzetta ufficiale L 307 del 25.11.2005];

Regolamento (CE) n. 592/2006 [Gazzetta ufficiale L 104 del 13.4.2006];

Regolamento (CE) n. 807/2007 [Gazzetta ufficiale L 181 dell’11.7.2007];

Regolamento (CE) n. 404/2008 [Gazzetta ufficiale L 120 del 7.5.2008].

- Allegato III - Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali:

Regolamento (CEE) n. 1535/92 [Gazzetta ufficiale L 162 del 16.6.1992];

Regolamento (CEE) n. 2608/93 [Gazzetta ufficiale L 239 del 24.9.1993];

Regolamento (CE) n. 1202/95 [Gazzetta ufficiale L 119 del 30.5.1995];

Regolamento (CE) n. 1804/1999 [Gazzetta ufficiale L 222 del 24.8.1999];

Regolamento (CE) n. 2491/2001 [Gazzetta ufficiale L 337 del 20.12.2001];

Regolamento (CE) n. 223/2003 [Gazzetta ufficiale L 31 del 6.2.2003];

Regolamento (CE) n. 2277/2003 [Gazzetta ufficiale L 336 del 23.12.2003];

Regolamento (CE) n. 1336/2005 [Gazzetta ufficiale L 211 del 13.8.2005];

Regolamento (CE) n. 1991/2006 [Gazzetta ufficiale L 411 del 30.12.2006];

Regolamento (CE) n. 1997/2006 [Gazzetta ufficiale L 379 del 28.12.2006];

Regolamento (CE) n. 1517/2007 [Gazzetta ufficiale L 335 del 20.12.2007].

- Allegato V - Indicazione di conformità al regime di controllo:

Regolamento (CE) n. 331/2000 [Gazzetta ufficiale L 48 del 19.2.2000];

Regolamento (CE) n. 746/2004 [Gazzetta ufficiale L 122 del 26.4.2004];

Regolamento (CE) n. 1481/2004 [Gazzetta ufficiale L 272 del 20.8.2004];

Regolamento (CE) n. 1791/2006 [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006].

- Allegato VI - Ingredienti di origine agricola e non agricola autorizzati nel corso della preparazione:

Regolamento (CEE) n. 207/93 [Gazzetta ufficiale L 25 del 2.2.1993];

Regolamento (CE) n. 468/94 [Gazzetta ufficiale L 59 del 3.3.1994];

Regolamento (CE) n. 1201/95 [Gazzetta ufficiale L 119 del 30.5.1995];

Regolamento (CE) n. 418/96 [Gazzetta ufficiale L 59 dell’8.3.1996];

Regolamento (CE) n. 1488/97 [Gazzetta ufficiale L 202 del 30.7.1997];

Regolamento (CE) n. 330/1999 [Gazzetta ufficiale L 40 del 13.2.1999];

Regolamento (CE) n. 1804/1999 [Gazzetta ufficiale L 222 del 24.8.1999];

Regolamento (CE) n. 1073/2000 [Gazzetta ufficiale L 119 del 20.5.2000];

Regolamento (CE) n. 1437/2000 [Gazzetta ufficiale L 161 dell’1.7.2000];

Regolamento (CE) n. 2020/2000 [Gazzetta ufficiale L 241 del 26.9.2000];

Regolamento (CE) n. 473/2002 [Gazzetta ufficiale L 75 del 15.3.2002];

Regolamento (CE) n. 1481/2004 [Gazzetta ufficiale L 272 del 20.8.2004];

Regolamento (CE) n. 780/2006 [Gazzetta ufficiale L 137 del 25.5.2006];

Regolamento (CE) n. 123/2008 [Gazzetta ufficiale L 38 del 13.2.2008].

- Allegato VII - Numero massimo di animali per ettaro

Regolamento (CE) n. 1804/1999 [Gazzetta ufficiale L 222 del 24.8.1999].

- Allegato VIII - Caratteristiche di stabulazione per i differenti tipi

Regolamento (CE) n. 1804/1999 [Gazzetta ufficiale L 222 del 24.8.1999].

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CEE) n. 2092/91 sono state integrate al testo di base. La versione consolidata (pdf) ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Nuovo contesto normativo:

Regolamento (CE) n. 834/2007  del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 [Gazzetta ufficiale L 189 del 20.7.2007]. Il presente regolamento fissa un nuovo contesto normativo per i prodotti biologici. Definisce gli obiettivi e i principi applicabili a tale tipo di produzione e illustra le norme relative alla produzione, all’etichettatura, ai controlli e agli scambi con i paesi terzi. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici

Utilizzo di ingredienti di origine agricola non biologici:

Regolamento (CE) n. 207/93 [GU L 25 del 2.2.1993].

Regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1993, che elenca taluni ingredienti che possono essere presenti nei prodotti biologici (in particolare i prodotti di origine non agricola e quelli di origine agricola che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo il metodo di produzione biologica) e i prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola provenienti dalla produzione biologica.

Le modifiche e correzioni successive sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata (pdf) ha solo valore documentale.

Importazioni dai paesi terzi (Modalità di esecuzione):

Regolamento (CE) n. 3457/92 [Gazzetta ufficiale L 350 dell’1.12.1992]. Regolamento della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Regolamento (CE) n. 529/95 [Gazzetta ufficiale L 54 del 10.3.1995]. Regolamento della Commissione, del 9 marzo 1995, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Regolamento (CE) n. 1788/2001 [Gazzetta ufficiale L 243 del 13.9.2001].

Regolamento della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

Le modifiche e correzioni successive sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata (pdf) ha solo valore documentale.

Regolamento (CE) n. 345/2008 [Gazzetta ufficiale L 108 del 18.4.2008].

Regolamento della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi. Contiene l’elenco dei paesi terzi autorizzati a importare prodotti biologici nella Comunità, più precisamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israele, Svizzera e Nuova Zelanda. Per ciascuno di questi paesi il regolamento stabilisce talune specificazioni e gli organismi di controllo che certificano che i prodotti importati sono stati prodotti secondo il modo di produzione biologica. Il regolamento stabilisce altresì le modalità per includere un paese terzo nell’elenco degli importatori.

Ultima modifica: 10.06.2008