Bevande aromatizzate

L’Unione europea (UE) completa le disposizioni generali applicabili ai prodotti alimentari al fine di informare meglio i consumatori sulle bevande aromatizzate commercializzate, senza trascurare la qualità di tali prodotti. Le nuove regole comuni riguardano la definizione, la designazione, l’etichettatura e la presentazione.

ATTO

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento distingue tre categorie di bevande aromatizzate secondo il loro tenore di vino, il loro titolo alcolometrico e secondo l’esistenza o meno di un’aggiunta di alcole.

Le bevande aromatizzate

Il presente regolamento si applica alle bevande aromatizzate, ovvero:

Per l'elaborazione delle bevande aromatizzate è autorizzata l'aggiunta di acqua, sempreché questa sia conforme alle disposizioni della direttiva sulle acque minerali naturali. L’elenco degli additivi alimentari autorizzati e le relative modalità di impiego sono stabiliti dal regolamento relativo agli additivi alimentari.

I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati per i vini e i mosti che rientrano nella composizione delle bevande aromatizzate sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 491/2009.

L'alcole etilico impiegato per diluire o sciogliere gli additivi autorizzati deve essere di origine agricola e utilizzato nella dose strettamente necessaria.

Le donominazioni

Le denominazioni relative alle bevande aromatizzate previste dal presente regolamento sono obbligatorie e riservate esclusivamente a tali bevande. Poiché la reputazione di talune bevande è strettamente collegata ad una provenienza tradizionale, l’indicazione della provenienza è obbligatoria nei casi in cui la bevanda non provenga dalla regione tradizionale di produzione.

Le bevande aromatizzate che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento non possono essere designate associando parole o formule quali «genere», «tipo», «gusto» o altre menzioni analoghe a una delle denominazioni previste dal regolamento.

Gli Stati membri hanno il compito di impedire nell’UE l’utilizzo abusivo di un’indicazione geografica protetta da parte di un paese terzo membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Etichettatura e presentazione

Le bevande aromatizzate sono soggette alle regole generali stabilite dalla direttiva 2000/13/CE sui prodotti alimentari. Tuttavia, tenuto conto della natura delle bevande in questione, sono state adottate disposizioni complementari nel presente regolamento.

Dal 1993 sono vietate la vendita e la messa in commercio di tutte le bevande aromatizzate in bottiglia il cui dispositivo di chiusura sia rivestito di una capsula o di un involucro a base di piombo.

Le bevande aromatizzate esportate verso i paesi terzi devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano il rispetto delle disposizioni applicabili alle bevande aromatizzate designando una o più autorità di controllo. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n. 1601/91

17.6.1991

-

GU L 149 del 14.6.1991

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n. 3279/92

16.11.1992

-

GU L 327 del 13.11.1992

Regolamento (CE) n. 3378/94

1.1.1995

-

GU L 366 del 31.12.1994

Decisione 95/1/CE

1.1.1995

-

GU L 1 dell’1.1.1995

Regolamento (CE) n. 2061/96

2.11.1996

-

GU L 277 del 30.10.1996

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Atto di adesione della Bulgaria e della Romania

1.1.2007

-

GU L 157 203 del 21.6.2005

Regolamento (CE) n. 1334/2008

20.1.2009

-

GU L 354 del 31.12.2008

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CEE) n. 1601/91 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Ultima modifica: 06.01.2011