Edulcoranti autorizzati

La legislazione precisa gli edulcoranti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari, nonché le loro condizioni di utilizzazione. L'elenco degli edulcoranti autorizzati (di cui all'allegato della direttiva) viene periodicamente aggiornato in funzione degli ultimi progressi scientifici nella materia.

ATTO

Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva è una direttiva specifica che deriva dalla direttiva quadro 89/107/CEE relativa agli additivi alimentari. Essa si applica agli additivi alimentari utilizzati per conferire un sapore dolce agli alimenti, compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare, o utilizzati come edulcoranti da tavola. Essa non si applica ai prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti come il miele.

Gli edulcoranti vengono utilizzati in sostituzione dello zucchero nella fabbricazione di prodotti alimentari a valore energetico ridotto, di prodotti non cariogeni e di alimenti senza zuccheri aggiunti per prolungarne la durata in esposizione nonché per la produzione di prodotti dietetici.

In allegato sono indicati i vari edulcoranti che possono essere immessi sul mercato e le loro condizioni di utilizzo nei prodotti alimentari. Le dosi si riferiscono solo agli alimenti pronti per l'uso.

Gli edulcoranti possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia di cui alla Direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti per i lattanti e i bambini nella prima infanzia che non sono in buona salute, salvo disposizione contraria.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di vigilanza regolare sul consumo di edulcoranti. In base alle informazioni raccolte, potranno essere modificate le condizioni d'impiego degli edulcoranti stabilite dalla direttiva.

L’etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve riportare i seguenti avvertimenti:

Gli edulcoranti autorizzati dalla normativa comunitaria devono rispettare i requisiti specifici di purezza stabiliti dalla Direttiva 2008/60/CE.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 94/35/CE

31.12.1995

31.12.1995: autorizzazione di commercializzazione e di utilizzazione dei prodotti conformi.30.06.1996 : divieto di commercializzazione e di utilizzazione dei prodotti non conformi.

GU L 237 del 10.9.1994

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 96/83/CE

26.2.1997

19.12.1997: autorizzazione di commercializzazione dei prodotti conformi.19.0.1998: divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi.

GU L 48 del 19.2.1997

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Direttiva 2003/115/CE

29.1.2004

29.7.2005 29.1.2006 (Prodotti commercializzati prima dell’entrata in vigore della direttiva

GU L 24 del 29.1.2004

Direttiva 2006/52/CE

15.8.2006

15.2.2008

GU L 204 del 26.7.2006

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 luglio 2006, sugli additivi alimentari [COM(2006) 428 def. –Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Il futuro regolamento armonizzerà, inserendoli in un elenco comunitario, tutti gli additivi autorizzati per essere aggiunti ai prodotti alimentari, ivi compresi gli edulcoranti e i coloranti. Il futuro regolamento abrogherà tutte le disposizioni in vigore riguardanti gli additivi.

Procedura di codecisione (COD/2006/0145)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 luglio 2006, che stabilisce una procedura di autorizzazione uniforme per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari [COM(2006) 423 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Le domande di autorizzazione di additivi dovranno seguire una procedura di autorizzazione armonizzata per gli additivi, gli enzimi e gli aromi.

Per autorizzare un nuovo additivo o per rinnovare un'autorizzazione esistente, la valutazione dovrà dimostrare che il prodotto è sicuro, necessario tecnologicamente, che presenta vantaggi per il consumatore e che non inganna il consumatore sulla sua utilizzazione.

L’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti effettuerà una valutazione dei rischi relativi alle nuove domande di autorizzazione.

La Commissione si gioverà dell'assistenza del Comitato permanente per la catena alimentare, ai fini dell'ottenimento di nuove autorizzazioni di immissioni sul mercato degli additivi, degli enzimi alimentari e degli aromi.

Procedura di codecisione (COD/2006/0143)

Requisiti specifici di purezza

Direttiva 2008/60/CE [Gazzetta ufficiale L 158 del 18.6.2008] (requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare).

Etichettatura

Direttiva 96/21/CE [Gazzetta ufficiale L 88 del 5.4.1996] Direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa alla specificazione sull'etichettatura di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE.

Questa direttiva prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari debba comprendere un'indicazione adeguata degli edulcoranti in essi contenuti. Essa prevede del pari indicazioni di avvertimento che debbono figurare sulle etichette di prodotti contenenti aspartame o polioli.

Direttiva 2008/5/CE [Gazzetta ufficiale L 27 del 31.1.2008].

L’etichettatura di alcuni prodotti alimentari deve riportare altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste nella direttiva 2000/13/CE (ad esempio: «confezionato in atmosfera protettiva», «contengono una fonte di fenilalanina», «contiene liquirizia», ecc.) per informare meglio il consumatore.

Ultima modifica: 17.09.2008