Additivi alimentari autorizzati: regime generale

Dal 1990, tutti gli additivi alimentari autorizzati e le loro condizioni di utilizzazione sono armonizzati a livello europeo, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Direttiva 89/107/CEE

Il campo di applicazione della direttiva comprende gli additivi alimentari utilizzati come ingredienti durante la produzione o la preparazione di prodotti alimentari ancora presenti nel prodotto finito e appartenenti a una delle categorie indicate nell'allegato I (un "additivo alimentare" è qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e che, aggiunta intenzionalmente, diventa un componente degli alimenti).

Possono essere usate come additivi alimentari soltanto le sostanze riportate negli appositi elenchi e unicamente nelle condizioni di impiego ivi indicate (ad esempio: i conservanti, gli emulsionanti, i dolcificanti, gli edulcoranti, gli agenti lievitanti).

Il Consiglio adotta:

Una procedura speciale che consente alla Commissione di adottare provvedimenti, previa consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari, si applica per stabilire:

Disposizioni relative al diritto di azione di uno Stato membro che ha fondati motivi per ritenere che l'utilizzazione di un additivo, pur essendo conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute umana.

Condizioni che consentono ad uno Stato membro di autorizzare, sul suo territorio, a titolo provvisorio il commercio e l'impiego di un additivo non previsto nell'apposito elenco e appartenente a una delle categorie elencate nell'allegato I della direttiva, per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnica intervenuta dopo l'adozione dell'elenco: ad esempio, l'autorizzazione deve essere limitata a due anni.

Requisiti relativi alle informazioni che devono figurare sull'imballaggio o sul contenitore degli additivi destinati alla vendita, al consumatore finale o alla fabbricazione di prodotti alimentari.

Direttiva 94/34/CE

Con la direttiva 94/34/CE, gli Stati membri possono vietare l'impiego di determinati additivi nei prodotti alimentari preparati con metodi tradizionali nel proprio territorio, purché tale divieto sia già vigente il 1° gennaio 1992 e purché esso non incida sulla libera circolazione dei beni.

Lo Stato interessato deve tuttavia permettere sul proprio territorio la preparazione di prodotti non tradizionali conformi al disposto delle direttive relative agli additivi alimentari.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 89/107/CEE

28.12.1988

27.06.1990

GU L 40 del 11.02.1989

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 94/34/CE

10.09.1994

-

GU L 237 del 10.09.1994

Regolamento 1882/2003 [adozione: codecisione COD/2004/0237]

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, del 28 luglio 2006, sugli additivi alimentari [COM(2006) 428 def. -Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Il futuro regolamento armonizzerà in un elenco comunitario tutti gli additivi autorizzati aggiunti ai prodotti alimentari, inserendovi gli edulcoranti e i coloranti. Inoltre il regolamento stabilirà una procedura unica di autorizzazione e di valutazione.

Il Comitato permanente della catena alimentare e la salute animale esaminerà tutti gli additivi già autorizzati, nonché i nuovi; l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) effettuerà una valutazione dei rischi di tali prodotti. Per autorizzare un nuovo additivo o per rinnovare un'autorizzazione già esistente, dalla valutazione dovrà risultare che il prodotto è sicuro, necessario tecnologicamente, vantaggioso per il consumatore e senza alcun inganno per quanto riguarda la sua utilizzazione.

Il futuro regolamento abrogherà tutte le disposizioni in vigore riguardanti gli additivi (cfr. in appresso).

Relazioni

L'insieme della regolamentazione riguardante gli additivi si basa sui seguenti atti:

Decisione 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici [Gazzetta ufficiale L 48 del 19.02.1997].

Questa decisione autorizza alcuni Stati membri ad applicare normative vietanti l'utilizzazione di alcuni additivi nella produzione di determinati prodotti alimentari considerati tradizionali e fabbricati sul loro territorio. Tali eccezioni non sono in contraddizione con le disposizioni relative alle specialità tradizionali garantite di prodotti agricoli e alimentari (es de en fr).

Relazione [COM(2001) 542 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione del 1° ottobre 2001, sul consumo degli additivi alimentari nell'Unione europea.

Ultima modifica: 25.04.2007