Veicoli a motore a due o tre ruote: procedura di omologazione CE

L'Unione europea armonizza la legislazione degli Stati membri e applica una procedura di omologazione comunitaria dei veicoli a motore a due o tre ruote.

ATTI

Regolamento (UE) 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 92/61/CEE, che definiva la procedura comunitaria per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, dei componenti e delle entità tecniche separate. Ha l'obiettivo di a chiarire e completare alcune disposizioni della direttiva precedente.

È stata recentemente completata dal regolamento (UE) 168/2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, che stabilisce nuovi requisiti in termini di sicurezza e ambiente per l'omologazione di questi veicoli.

Le disposizioni della direttiva 2002/24/CE

I veicoli oggetto della presente direttiva sono i veicoli a motore a due o tre ruote e i quadricicli leggeri a motore.

Tutte le domande di omologazione sono presentate dal costruttore, dal fabbricante o dal rispettivo mandatario presso uno Stato membro.

Ciascuno Stato membro omologa il veicolo, l'entità tecnica o il componente purché sia conforme alle prescrizioni tecniche dei regolamenti particolari o delle direttive applicabili e corrisponda ai dati forniti dal costruttore o dal produttore (consultare gli elenchi completi nell'allegato alla direttiva).

Il costruttore o il suo mandatario compilano un certificato di conformità per ciascun tipo di veicolo costruito conformemente al tipo omologato e per ciascuna entità tecnica o componente non di origine fabbricati conformemente al tipo omologato.

Gli Stati membri constatano che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche previste dalle direttive particolari e indicate su un certificato di omologazione. I costruttori possono redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Un veicolo dotato di tale certificato può essere immesso in commercio, venduto e immatricolato al fine di essere utilizzato nell'intera Unione europea.

Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato deve comportare una marcatura così composta:

Il costruttore di un veicolo e il fabbricante di un'entità tecnica o di un componente sono responsabili della costruzione di ciascun veicolo o della fabbricazione di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato.

Se uno Stato membro constata che taluni veicoli, entità tecniche e componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può rifiutarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione e gli altri Stati membri ne vengono immediatamente informati.

Possono essere immessi sul mercato, venduti ed utilizzati negli Stati membri soltanto i veicoli, le entità tecniche e i componenti conformi alla direttiva.

Disposizioni del regolamento (UE) 168/2013

Il regolamento ha l'obiettivo di garantire un alto livello di sicurezza funzionale dei veicoli, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, armonizzando le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, agli impianti, ai componenti e alle entità tecniche in materia di omologazione.

In particolare specifica che i motocicli nuovi di cilindrata superiore a 125 cc devono essere dotati di un impianto frenante antibloccaggio e quelli di cilindrata inferiore a 125 cc devono essere dotati di un impianto anti- bloccaggio o di un impianto frenante combinato, a discrezione del costruttore.

Inoltre, rende obbligatoria dal 1 gennaio 2016 l'installazione di un sistema automatico di accensione delle luci, per migliorare la visibilità di tutti i veicoli nuovi di categoria L (leggeri). Fissa inoltre i requisiti per la progressiva installazione di sistemi diagnostici integrati che consentano di individuare i guasti e di monitorare il sistema di controllo delle emissioni.

Per quanto riguarda le prestazioni ambientali, entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle date di entrata in vigore e sui valori limite delle emissioni a livello Euro 5, di cui all'allegato IV del regolamento. Il ruolo e le responsabilità degli Stati membri responsabili del monitoraggio del mercato sono stati chiariti; sono stati migliorati i requisiti relativi alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni del servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove necessarie per l'omologazione.

Il regolamento stabilisce inoltre che i fabbricanti devono consentire agli operatori indipendenti l'accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli, mediante siti Internet.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2002/24/CE

09.05.2002

09.05.2003

GU L 124 del 09.05.2003

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

-

GU L 311 del 21.11.2008

Regolamento (UE) 168/2013

22.03.2013

-

GU L 60 del 2.3.2013

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2002/24/CE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 11.11.2013