Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

La presente direttiva istituisce il quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nell'Unione europea (UE) delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Il suo obiettivo è creare un mercato unico, aperto e concorrenziale. Inoltre è volta ad assicurare la protezione della salute e della sicurezza degli utenti e la prevenzione di interferenze nocive.

ATTO

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva permetterà una diffusione rapida delle nuove tecnologie e quindi una maggiore concorrenzialità del mercato interno delle telecomunicazioni.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle apparecchiature radio * e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione *. Essa si applica anche allorché uno di tali apparecchi *:

La presente direttiva non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale. Sono altresì esclusi:

Requisiti essenziali e norme europee armonizzate

Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se conformi ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva, allorché sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti.

I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono:

Qualora un apparecchio sia conforme alle norme europee armonizzate, perché sono rispettate le procedure stabilite dalla direttiva 98/34/CE, gli Stati membri presumono che siano stati rispettati i requisiti della presente direttiva.

Informazioni e notifica

Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio forniscano nella documentazione tecnica o sull'imballaggio le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali.

Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni dovranno essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata.

Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi.

Marcatura «CE»

L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura «CE». L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.

Nel caso in cui il fabbricante abbia consultato un organismo notificato riguardo alla conformità dell'apparecchiatura rispetto alla direttiva, va aggiunto il suo numero accanto alla marcatura «CE».

Nella decisione 2000/299/CE, del 6 aprile 2000, la Commissione ha stabilito una classificazione delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione che non possono essere utilizzate ovunque nell'Unione (a causa dei piani nazionali non armonizzati). Le apparecchiature che rientrano in questa categoria devono riportare accanto alla marcatura CE un identificatore associato.

Immissione sul mercato e libera circolazione

Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della direttiva.

Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio non è conforme ai requisiti della presente direttiva, può proibire, interrompere o limitare la sua immissione sul mercato, o proibire, limitare o interrompere la sua messa in servizio.

Messa in servizio e clausola di salvaguardia

Gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.

Qualora uno Stato membro ritenga che un apparecchio non sia conforme ai requisiti essenziali richiesti, adotta le misure necessarie per ritirare l'apparecchio dal mercato o dal servizio, per proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o per limitarne la libera circolazione.

Valutazione della conformità e organismi notificati

La presente direttiva fissa le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali da adottare per i diversi modelli di apparecchiature, a scelta del fabbricante. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per effettuare le procedure di valutazione della conformità.

A scelta del fabbricante, le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 73/23/CEE e della direttiva 89/336/CEE sono applicabili per la valutazione della conformità degli apparecchi rispetto ai requisiti di tali direttive.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1999/5/CE

7.4.1999

7.4.2000

GU L 91 del 7.4.1999

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Regolamento (CE) n. 596/2009

18.6.2009

-

GU L 188 del 18.7.2009

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 1999/5/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazioni

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 9 febbraio 2010, intitolata «Seconda relazione sull'attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità» [COM(2010) 43 definitivo - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

La presente relazione fa un resoconto dell'attuazione della direttiva 1999/5/CE in prospettiva di una sua futura revisione.

La relazione conclude che gli obiettivi della direttiva sono stati raggiunti a livello di:

La relazione fa tuttavia notare che meritano un esame più approfondito l’immissione sul mercato delle tecnologie radio innovative e la rintracciabilità del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 22 aprile 2004, intitolata «Prima relazione sull'andamento dei lavori relativi alla direttiva 1999/5/CE (direttiva RTTE)» [COM(2004) 288 definitivo – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. La presente relazione conclude che l'applicazione della direttiva 1999/5/CE ha contribuito allo sviluppo del mercato interno delle apparecchiature radio e terminali. Le disposizioni amministrative della direttiva non sono state tuttavia sufficientemente rispettate, il che mette in dubbio la proporzionalità di tali disposizioni e l'efficacia dei mezzi utilizzati per comunicarle al settore.

Decisioni

Decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat [Gazzetta ufficiale L 225 del 31.8.2005].

Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS) [Gazzetta ufficiale L 22 del 26.1.2005].

Decisione 2004/71/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) [Gazzetta ufficiale L 16 del 23.1.2004].

Decisione 2001/148/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE relativa agli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA) [Gazzetta ufficiale L 55 del 24.2.2001].

Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna [Gazzetta ufficiale L 269 del 21.10.2000].

Decisione 2000/373/CE della Commissione, del 26 maggio 2000, concernente la richiesta della Francia di mantenere, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva «R&TTE») un requisito di apparecchiature terminali di telecomunicazione destinate ad assicurare il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata di France Telecom [Gazzetta ufficiale L 135 dell'8.6.2000].

Decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori [Gazzetta ufficiale L 97 del 6.4.2000].

Regolamenti

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità") [Gazzetta ufficiale L 96 del 31.3.2004].

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [Gazzetta ufficiale L 373 del 31.12.1991].

Raccomandazione

Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz [Gazzetta ufficiale L 199 del 30.7.1999].

Direttiva

Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale [Gazzetta ufficiale L 101 dell’1.4.1998].

Ultima modifica: 03.08.2010