La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Offre una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in particolare ai casi di fatti illeciti (illeciti ai sensi del diritto civile o pertinenti alla responsabilità civile).

Assicura inoltre un equilibrio ragionevole tra gli interessi della persona la cui responsabilità è invocata e quelli della parte lesa.

La legge applicabile è quella specificata dal regolamento, indipendentemente dal fatto che essa appartenga o meno a un paese dell’Unione europea (UE).

Tale regolamento si applica a tutti i paesi dell’UE eccetto la Danimarca.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento non sostituisce il diritto nazionale sostanziale (ossia le leggi che stabiliscono i diritti e i doveri) relativo alle obbligazioni extracontrattuali; esso si limita a determinare il diritto nazionale sostanziale applicabile.

La legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale derivante da un illecito è:

1.

quella del paese in cui si è verificato il danno;

2.

quella del paese in cui entrambe le parti risiedevano abitualmente o in cui avevano la sede di attività principale nel momento in cui si è verificato il danno;

3.

laddove il caso sia più strettamente correlato con il diritto di un altro paese, la legge di tale paese.

In presenza di determinate circostanze, il regolamento consente alle parti di scegliere, di comune accordo, la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale.

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina in particolare:

la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili;

i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;

l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto;

i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per garantire il risarcimento;

il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza;

la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento, anche per via successoria;

i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;

la responsabilità per fatto altrui.

Esistono regole specifiche per le obbligazioni extracontrattuali, come ad esempio la responsabilità dei prodotti e la proprietà intellettuale. Alcune obbligazioni extracontrattuali sono escluse dal campo di applicazione del regolamento. Esse comprendono:

la materia fiscale, doganale e amministrativa;

la responsabilità degli Stati;

le obbligazioni extracontrattuali specifiche derivanti, ad esempio, da regimi patrimoniali tra coniugi e familiari, da danni nucleari o violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A partire dall’11 gennaio 2009, eccetto l’articolo 29 (in vigore dall’11 luglio 2008).

CONTESTO

In aggiunta a questo regolamento (Roma II):

il regolamento Roma I [regolamento (CE) n. 593/2008] stabilisce le regole per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale;

il regolamento Roma III [regolamento (UE) n. 1259/2010] stabilisce le regole per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia di divorzio e di separazione legale.

Si veda anche la sezione dedicata a:

ATTO

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pagg. 40-49)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma II) (GU L 177 del 4.7.2008, pagg. 6-16) Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.10.2015