Provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio: riconoscimento all’estero

SINTESI DI:

Decisione quadro 2003/577/GAI: esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni all’estero

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DECISIONE QUADRO?

PUNTI CHIAVE

Che cosè un provvedimento di blocco dei beni?

Si tratta di un provvedimento temporaneo emesso da un’autorità giudiziaria per evitare che i criminali nascondano, vendano o utilizzino beni, documenti o dati in attività criminali.

Tale decisione si applica ai provvedimenti di blocco dei beni emessi:

Reati

Diversi reati gravi non richiedono il controllo della doppia incriminabilità, ossia se sono punibili sia nel paese dell’UE di emissione del provvedimento (Stato di emissione) che in quello di esecuzione (Stato di esecuzione). Il reato deve essere comunque punibile nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà per un periodo massimo di almeno tre anni. Fra tali reati figurano:

Riconoscimento ed esecuzione

L’autorità giudiziaria dello Stato di emissione invia un certificato all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione per richiedere l’esecuzione del provvedimento. Lo Stato di esecuzione deve:

Non riconoscimento o non esecuzione

Lo Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento se:

Rinvio dell’esecuzione

L’esecuzione del provvedimento può essere rinviata se:

Le parti interessate

I paesi dell’UE adottano le disposizioni necessarie per consentire a ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è entrata in vigore il 2 agosto 2003. I paesi dell’UE dovevano recepirla nella legislazione nazionale entro il 2 agosto 2005.

CONTESTO

Confisca e blocco dei beni

ATTO

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45-55)

Rettifica alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 20)

ATTI COLLEGATI

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59-78)

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 14 della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, COM(2008) 885 def. del 22.12.2008

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1-36)

Ultimo aggiornamento: 25.01.2016