Genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra: accertamento e perseguimento

SINTESI DI:

Decisione 2003/335/GAI: accertamento e perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra

CHE COSA FA LA DECISIONE?

Stabilisce un quadro per il miglioramento della cooperazione tra i paesi dell’UE nell’accertamento e nel perseguimento degli autori, reali o sospettati, di genocidio*, crimini contro l’umanità* e crimini di guerra*.

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

Si applica a partire dal 14 maggio 2003.

CONTESTO

A seguito del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra che si sono consumati in Ruanda e nell’ex Jugoslavia, i tribunali penali internazionali indagano, perseguono e giudicano coloro che li hanno perpetrati. I successi dell’accertamento e del perseguimento di questi crimini richiedono, tuttavia, una stretta cooperazione a livelli internazionali.

TERMINI CHIAVE

* Genocidio: atti commessi con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

* Crimini contro l’umanità: atti commessi come parte di un attacco generalizzato e sistematico diretto contro la popolazione civile.

* Crimini di guerra: atti commessi in violazione del diritto di guerra (ad esempio, le convenzioni di Ginevra). Alcuni esempi comprendono il maltrattamento dei prigionieri di guerra, l’uccisione degli ostaggi o la distruzione deliberata di città e centri abitati.

ATTO

Decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell’ 8 maggio 2003, relativa all’accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12-14)

Ultimo aggiornamento: 28.06.2016