Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, quali le multe per eccesso di velocità

Semplificare l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie nei casi transfrontalieri, in qualsiasi paese dell’Unione europea (UE) siano state emesse, contribuisce a garantire la parità di trattamento dei cittadini dell’Unione.

ATTO

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

SINTESI

Semplificare l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie nei casi transfrontalieri, in qualsiasi paese dell’Unione europea (UE) siano state emesse, contribuisce a garantire la parità di trattamento dei cittadini dell’Unione.

CHE COSA FA LA DECISIONE QUADRO?

La decisione quadro introduce misure specifiche, nel quadro del principio del reciproco riconoscimento, che consentono a un’autorità giudiziaria o amministrativa di trasmettere una sanzione pecuniaria direttamente a un’autorità di un altro paese dell’UE e di far riconoscere e rendere esecutiva tale sanzione senz’alcuna ulteriore formalità.

PUNTI CHIAVE

La decisione quadro si applica a tutte le infrazioni che possono prevedere sanzioni pecuniarie; vengono inoltre aboliti i controlli sulla doppia punibilità (cioè quando un’infrazione è riconosciuta ai sensi della legge sia del paese della decisione sia di quello di esecuzione) relativamente a 39 infrazioni, quali:

Le sanzioni devono essere comminate dall’autorità giudiziaria o amministrativa di un paese dell’UE ed essere il risultato di una decisione definitiva, ovvero non deve esserci più alcuna possibilità di presentare appello.

Quando trasmette la decisione che commina la sanzione pecuniaria, il paese dell’UE in questione deve trasmettere un certificato nella lingua del paese dell’Unione che rende esecutiva la decisione.

La decisione è trasmessa alle autorità competenti del paese dell’UE dove la persona fisica o giuridica (società) possiede proprietà o redditi, risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede d’affari.

Il paese dell’UE cui viene trasmessa la decisione può rifiutarsi di renderla esecutiva in caso di mancata emissione del certificato, di incompletezza o non corrispondenza dello stesso alla decisione. I paesi dell’UE possono inoltre rifiutarsi di rendere esecutive le decisioni in un numero limitato di casi, in cui:

L’esecuzione della decisione è regolamentata dalla legge dello Stato di esecuzione. Lo Stato di esecuzione può inoltre:

L’amnistia, la grazia e la revisione della condanna possono essere concesse sia dallo Stato della decisione che da quello dell’esecuzione.

Per maggiori informazioni consultare:

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione quadro 2005/214/GAI

22.3.2005

22.3.2007

GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16-30

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione quadro 2009/299/GAI

28.3.2009

28.3.2011

GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24-36

Ultimo aggiornamento: 19.06.2015