Articolo 216 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Articolo 6, paragrafo 3, trattato sull’Unione europea
Esistono tre fonti del diritto dell’Unione: il diritto primario, i principi generali del diritto dell’Unione e il diritto derivato (descritto nella gerarchia delle norme).
Diritto primario
Principi generali del diritto
Diritto derivato
Il diritto derivato comprende atti giuridici che si dividono in due categorie:
Anche gli accordi internazionali con paesi terzi o con organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell’Unione. Essi sono distinti dal diritto primario e derivato. Secondo la sentenza della CGUE Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd (causa 12/86), possono avere efficacia diretta e la loro forza legale è prevalente sul diritto derivato, che, dunque, è tenuto a rispettarli. Le loro norme hanno applicabilità diretta se contengono un’obbligazione chiara e precisa che non è soggetta all’adozione di qualunque misura successiva.
Altre fonti del diritto dell’Unione
Le altre fonti comprendono:
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione—Titolo V — Accordi internazionali — Articolo 216 (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea —Parte sesta— Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali —Capo 2 — Atti giuridici dell’unione, procedure di adozione e altre disposizioni sezione 1 — Atti giuridici dell’unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 171).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE) (GU L 202 del 7.6.2016 pag. 19).
Ultimo aggiornamento: 21.04.2022