Accordi internazionali: Procedure di adozione dell'UE

SINTESI DI:

Articolo 218 del TFUE — procedure di adozione dell'UE in materia di accordi internazionali

SINTESI

CHE COSA FA L'ARTICOLO?

PUNTI CHIAVE

L'articolo definisce le rispettive competenze del Consiglio, della Commissione europea o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del Parlamento europeo e della Corte di giustizia dell'Unione europea nel contesto della procedura.

In generale, il Consiglio ha la facoltà di avviare negoziati, adottare le direttive di negoziato e firmare e concludere accordi.

La Commissione (o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per le questioni di politica estera e di sicurezza comune) presenta raccomandazioni al Consiglio per avviare i negoziati in vista di un accordo.

La previa approvazione del Parlamento europeo è una condizione necessaria affinché il Consiglio possa concludere alcuni tipi di accordi, tra cui:

In tutti gli altri tipi di accordi, il Parlamento europeo deve essere consultato.

Su richiesta di un paese dell'UE, il Consiglio, la Commissione o il Parlamento e la Corte di giustizia possono fornire un parere sulla compatibilità di un accordo previsto rispetto ai trattati dell'UE.

Il Consiglio può agire sulla base di una maggioranza qualificata dei suoi membri, tranne in aree in cui si richiede normalmente l'unanimità, ad esempio nel caso di accordi riguardanti l'adesione dell'UE alla CEDU.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA L'ARTICOLO?

È applicato dal 1o gennaio 1958.

ATTO

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), Parte quinta - Azione esterna dell'Unione, Titolo V - Accordi internazionali, Articolo 218 (ex articolo 300 del TCE)

Ultimo aggiornamento: 21.03.2016