Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza

Il presente Libro verde ha avviato una consultazione pubblica su tre temi nell'ottica di migliorare la trasparenza del processo decisionale: esigenza di un quadro più strutturato per le attività dei rappresentanti dei gruppi di interesse; feedback sulle consultazioni della società civile promosse dalla Commissione e divulgazione obbligatoria delle informazioni sui destinatari dei fondi UE erogati nell’ambito della gestione concorrente. Il suo intento è quello di potenziare una serie di misure già introdotte dalla Commissione, in particolare quelle in materia di trasparenza e di apertura che hanno fatto seguito al Libro bianco sulla governance europea.

ATTO

Libro verde del 3 maggio 2006 – Iniziativa europea per la trasparenza [COM(2006) 194 def. – Gazzetta ufficiale C 151 del 29.6.2006].

SINTESI

Nel varare l’iniziativa europea per la trasparenza il 9 novembre 2005, la Commissione ha operato una distinzione fra i seguenti tre campi di azione:

Nel settore dei finanziamenti, essa ha creato un sito Internet per consentire un migliore controllo dell’utilizzo dei fondi UE nell’ambito della gestione centralizzata.

Un secondo gruppo di interventi ha permesso di rilanciare il dibattito con le altre istituzioni europee sui seguenti temi:

Infine, per quanto concerne l’ultimo gruppo di interventi, la Commissione ha identificato tre componenti principali dell’iniziativa europea per la trasparenza che dovrebbero essere promosse sulla base di una consultazione pubblica e che formano l’oggetto del presente Libro verde.

Le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni su questi tre temi. La consultazione è iniziata il 3 maggio e si è conclusa il 31 agosto 2006. Tutti i contributi sono stati pubblicati sul sito web della Commissione riportato sotto.

Trasparenza e rappresentanza degli interessi (lobbismo)

La politica della Commissione sulla trasparenza delle attività di lobbismo* si basa su due diverse categorie di misure. Da una parte, vi sono le informazioni fornite all’opinione pubblica riguardo ai rapporti tra i gruppi di interesse e la Commissione per consentire un controllo esterno. Dall’altra, vi sono le norme sull’integrità che disciplinano la buona condotta delle persone esposte a tali attività e degli stessi lobbisti*.

Esistono diverse possibilità per rafforzare il controllo esterno delle attività di lobbismo:

Per quanto concerne il primo punto, la Commissione intende garantire che nell’ambito delle consultazioni pubbliche venga chiesto sistematicamente ai gruppi di pressione, attraverso un questionario elettronico, di fornire informazioni sui loro obiettivi, sulle loro fonti di finanziamento e sugli interessi che essi rappresentano.

La Commissione considera inoltre la possibilità di sviluppare e gestire un sistema su base volontaria di registrazione via Internet per tutti i gruppi di interesse e i lobbisti che desiderano essere consultati sulle iniziative dell’UE. Per poter essere registrati, i candidati dovrebbero fornire informazioni sulle persone che essi rappresentano, sulla loro missione e sulle loro fonti di finanziamento. Essi dovrebbero inoltre sottoscrivere un codice di condotta.

La Commissione ritiene che un sistema di registrazione obbligatoria non rappresenti la soluzione adeguata e privilegia invece un sistema più rigoroso di autoregolamentazione. Essa tuttavia suggerisce di verificare l’efficacia di tale sistema dopo un certo periodo e, se necessario, prendere in considerazione un sistema di misure obbligatorie.

Accanto al controllo esterno dei contatti con i lobbisti, le norme sull’integrità rappresentano un altro elemento fondamentale per la trasparenza delle attività di lobbismo. La Commissione ritiene che un codice di condotta volontario possa fornire un importante contributo. Nella comunicazione del 1992 sui gruppi di interesse speciale i lobbisti sono stati invitati ad adottare un proprio codice di condotta sulla base dei requisiti minimi proposti dalla Commissione. In questo contesto, la Commissione ritiene che sia necessario completare il sistema istituendo un sistema di controllo e di sanzioni in caso di registrazione errata e/o di violazione del codice deontologico.

Feedback sull’applicazione dei requisiti minimi per la consultazione

Nel dicembre 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione sui requisiti minimi per la consultazione. Lo scopo era creare un quadro generale trasparente e coerente per la consultazione. L’obiettivo generale era garantire che si tenesse debitamente conto dei pareri delle parti interessate nell’ambito del processo di elaborazione delle politiche della Commissione.

I requisiti minimi sono in vigore dall’inizio del 2003. Essi riguardano i principi generali per la consultazione: partecipazione, apertura, responsabilità, efficacia e coerenza.

Secondo la Commissione, nel periodo 2003-2005 il rispetto dei requisiti è stato complessivamente soddisfacente, considerando che i servizi della Commissione hanno applicato in maniera adeguata la maggior parte dei requisiti minimi. Essa ritiene, tuttavia, che i contributi alle consultazioni pubbliche non siano sempre stati pubblicati su Internet e che vi siano stati anche alcuni casi di feedback insufficiente sulla misura in cui le osservazioni raccolte attraverso le consultazioni sono state prese in considerazione o meno nella proposta legislativa finale presentata dalla Commissione.

Divulgazione dell'identità dei beneficiari dei fondi comunitari

Nel presente Libro verde la Commissione europea si dichiara determinata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo dei fondi dell’UE, in particolare spiegando meglio cosa fa l’Europa e perché essa è importante.

Per quanto riguarda il bilancio dell’UE, gran parte dello stesso non viene speso direttamente a livello centrale dalla Commissione, bensì in collaborazione con gli Stati membri. Anche la maggior parte delle informazioni sui beneficiari dei fondi comunitari viene decisa a discrezione degli Stati membri. La misura in cui le informazioni vengono rese pubbliche varia notevolmente da paese a paese.

Quando le informazioni sui beneficiari dei fondi non vengono rese pubbliche a livello regionale o nazionale, i cittadini si rivolgono spesso alla Commissione europea per ottenere tali informazioni. Ciò pone la Commissione in una posizione difficile, perché essa o non dispone di tali informazioni o non ha il diritto di diffonderle senza il previo accordo dello Stato membro in questione. Inoltre, l’approccio restrittivo adottato da alcuni Stati membri sul fronte della pubblicità si basa spesso su leggi o prassi nazionali riguardanti la protezione dei dati.

La Commissione ritiene che per superare questi problemi sia opportuno elaborare un nuovo quadro giuridico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, che garantisca una politica omogenea nei confronti di tutti i beneficiari dei fondi comunitari.

Contesto

La Commissione ha sottolineato l’importanza di un “alto grado di trasparenza” per garantire che l’Unione sia “aperta a un controllo pubblico e renda conto del proprio operato”. Essa ritiene che un alto grado di trasparenza costituisca parte integrante della legittimità di ogni amministrazione moderna. In questo contesto, nel novembre 2005 la Commissione ha varato l’“iniziativa europea per la trasparenza”.

L’intento dell'iniziativa era quello di potenziare una serie di misure già introdotte dalla Commissione, in particolare quelle promosse nell’ambito delle riforme generali attuate a partire dal 1999 e nel Libro bianco sulla governance europea. I principali risultati ottenuti in questo settore sono i seguenti:

Termini chiave dell'atto

See also

Per maggiori informazioni si rinvia al sito dedicato all’iniziativa europea per la trasparenza (EN).

Ultima modifica: 15.09.2008