Regolamento VIS

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 767/2008 concernente il sistema di informazione visti e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e stabilisce le procedure e le condizioni per lo scambio dei dati sui visti per quanto riguarda le domande di soggiorno di breve durata tra l’Unione europea (Unione) e gli Stati membri dell'Unione che hanno sottoscritto l’accordo e la convenzione di Schengen.

PUNTI CHIAVE

Avviso: il presente regolamento è stato modificato più volte. La presente sintesi riporta il contenuto del regolamento, come modificato, nei casi in cui le modifiche sono effettivamente entrate in vigore.

Scopo

Lo scopo del sistema di informazione visti (VIS), istituito in origine nell’ambito della decisione 2004/512/CE, consiste nel miglioramento dell’attuazione della politica comune in materia di visti, della cooperazione consolare e delle consultazioni tra autorità centrali competenti per i visti tramite:

In casi specifici, le autorità nazionali ed Europol possono richiedere l’accesso ai dati conservati nel VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

Il sistema VIS registra le seguenti categorie di dati:

Categorie di dati registrati nell’archivio comune di dati di identità

I seguenti dati sono registrati nell’archivio comune di dati di identità (CIR):

Accesso al VIS

Inserimento di dati da parte delle autorità competenti per i visti

Utilizzo del VIS

Il VIS è impiegato:

Accesso ai dati del VIS da parte di altre autorità

Funzionamento del VIS

Sicurezza, responsabilità e protezione dei dati

Applicazione

Quale strumento di Schengen, il presente regolamento si applica agli Stati membri, fatta eccezione per l’Irlanda. La Danimarca ha deciso di attuare il regolamento, così come Islanda, Norvegia e Svizzera.

Modifiche recenti al regolamento (CE) n. 767/2008

Nell’ottica di affrontare le sfide inerenti alla sicurezza nonché alla natura mutevole dei modelli migratori, si stanno compiendo sforzi per rendere interoperabili i diversi sistemi di informazione dell’Unione. Il regolamento (CE) n. 767/2008 è stato quindi modificato più volte per tenere conto di tali attività, sebbene queste modifiche non si applicheranno fino a data ancora da destinarsi, e comunque non prima del 2023. Tali modifiche sono le seguenti:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 767/2008 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.08.2023