Norme sull’accesso al sistema di informazione visti dell’Unione europea

SINTESI DI:

Decisione 2008/633/GAI: accesso al sistema di informazione visti da parte delle autorità dei paesi dell'UE e di Europol

SINTESI

CHE COSA FA LA DECISIONE?

Il sistema d’informazione visti (VIS) è uno strumento che sostiene l’attuazione della politica comune dei visti dell’Unione europea (UE). Permette agli Stati Schengen di scambiare dati relativi ai visti. Consiste in un sistema informatico centrale e in un’infrastruttura di comunicazione che collega il sistema centrale ai sistemi nazionali.

La decisione consente di utilizzare il VIS per prevenire, individuare e indagare reati di terrorismo e altri reati gravi.

Consente l’accesso al VIS da parte delle autorità di contrasto designate (come le autorità responsabili per la lotta contro il terrorismo o contro reati gravi quali il traffico di stupefacenti o la tratta di esseri umani) dei paesi dello spazio Schengen e di Europol.

Le autorità nazionali designate devono seguire una procedura per accedere al VIS una volta soddisfatte tutte le condizioni di accesso.

La decisione stabilisce inoltre norme per proteggere i dati personali dei titolari di visto.

PUNTI CHIAVE

Il VIS collega i consolati nei paesi terzi e tutti i valichi di frontiera esterna degli Stati Schengen. Elabora i dati e le decisioni relative alle domande di visto per soggiorni di breve durata allo scopo di visitare lo spazio Schengen o transitarvi. Il VIS impedisce abusi di documenti di visto fraudolenti assistendo le guardie di frontiera durante la verifica di legittimità del titolare del visto.

L’accesso ai dati VIS si applica caso per caso con richieste scritte o elettroniche motivate.

Le autorità designate possono consultare il VIS solo se è necessario o se vi sono fondati motivi di ritenere che una tale ricerca potrebbe aiutare in maniera sostanziale a prevenire, individuare o indagare su un reato grave. Ciò può accadere per esempio in casi di terrorismo o con soggetti legati direttamente o indirettamente a gravi reati di terrorismo o di altro tipo.

Europol può accedere al VIS solo entro i limiti del suo mandato e quando è necessario per l’adempimento dei suoi compiti.

Tipo di ricerche nel VIS

Le ricerche nel VIS sono limitate a dati specifici, per esempio:

cognome, nome, sesso e data, luogo e paese di nascita;

attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita del richiedente del visto;

tipo e numero del documento di viaggio;

scopo del viaggio e data prevista di arrivo e di partenza;

prima frontiera di ingresso prevista o itinerario di transito previsto;

impronte digitali;

tipo di visto e numero di vignetta visto;

informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito per il richiedente del visto ecc.

Se la ricerca svolta utilizzando uno dei dati di cui sopra va a buon fine, le autorità possono accedere ad ulteriori dati, come le fotografie.

Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati

Durante l’elaborazione dei dati personali conformemente a questa decisione, ogni paese dell’UE deve garantire un livello adeguato di protezione dei dati.

Solo in casi urgenti e con lo scopo di prevenire e individuare i reati gravi, i dati personali possono essere trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tuttavia, in questi casi, si deve ottenere il consenso dei paesi dell’UE che hanno inserito i dati.

I paesi dell’UE devono anche garantire la sicurezza dei dati accessibili del VIS durante la loro trasmissione alle autorità designate.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione (UE) 2015/1956 del Consiglio ha stabilito che il 1o settembre 2013 è la data in cui la decisione 2008/633/GAI doveva entrare in vigore.

CONTESTO

Il sistema VIS è stato istituito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Il 7 marzo 2005, il Consiglio ha adottato delle conclusioni dove si afferma che le autorità dei paesi dell’UE devono poter accede al VIS, al fine di combattere il terrorismo e altri reati.

ATTO

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 129-136)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60-81)

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 767/2008 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.11.2015