Inserimento di elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Le caratteristiche biometriche nei passaporti e nei documenti di viaggio saranno utilizzate solo per verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare, che avrà il diritto di verificare i dati personali contenuti nel passaporto o nel documento di viaggio e, se del caso, di richiedere un’eventuale rettifica o cancellazione. La raccolta e l’archiviazione di dati biometrici sarà esclusivamente finalizzata al rilascio di passaporti e di documenti di viaggio.

I passaporti e i documenti di viaggio devono includere un supporto di archiviazione ad alta sicurezza (chip) per la memorizzazione dei dati digitali e avere una capacità sufficiente a garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza di tali dati. Il supporto di memorizzazione contiene un’immagine del viso e due impronte digitali prese a dita piatte (anziché rotolando le singole dita, con movimento da destra a sinistra). Questi dati, in formati interoperabili, devono essere protetti.

I paesi UE designano le autorità e gli organismi autorizzati ad avere accesso ai dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti, ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, fatte salve le disposizioni pertinenti del diritto UE o degli accordi internazionali. Per garantire che le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sui dettagli di produzione siano resi disponibili solo agli interessati e alle parti competenti, ciascun paese UE designa un organismo responsabile della produzione di passaporti e di documenti di viaggio. Ciascun paese UE ha la facoltà di designare un nuovo organismo, come richiesto dal caso. Per motivi di sicurezza, ciascun paese dell’Unione comunica il nome dell’organismo competente alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Le norme minime di sicurezza cui devono conformarsi passaporti e documenti di viaggio rilasciati dai paesi UE sono stabilite nell’allegato al regolamento. Tali specifiche non sono segrete. Esse sono integrate da altre specifiche che potrebbero restare confidenziali al fine di prevenire il rischio di contraffazione e falsificazione. Tali specifiche supplementari sono adottate mediante atti di esecuzione da parte della Commissione, sono conformi alle norme internazionali e riguardano:

Nel 2018 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sulla biometria nei passaporti e nei documenti di viaggio, e che ha abrogato e sostituito decisioni precedenti di simile natura.

Ai sensi della modifica del regolamento (CE) n. 444/2009, i minori di 12 anni (limite di età provvisorio) e le persone per le quali è fisicamente impossibile, sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali. Solo il personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali responsabili del rilascio di passaporti e di documenti di viaggio può far uso di identificatori biometrici. Passaporti e documenti di viaggio devono essere rilasciati come singoli documenti conformemente ai requisiti internazionali.

Ai sensi delle disposizioni del corpus legislativo di Schengen (acquis), la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda non hanno aderito al presente regolamento e pertanto non sono da esso vincolate. La Danimarca, tuttavia, ha deciso di attuarlo nella sua legislazione nazionale. Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, sebbene non siano membri UE, saranno coinvolte nell’attuazione del regolamento.

Il regolamento non si applica alle carte d’identità rilasciate dai paesi UE ai loro cittadini o ai passaporti temporanei e ai documenti di viaggio validi un periodo non superiore ai 12 mesi.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

I paesi dell’Unione avevano l’obbligo di applicare il regolamento:

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Identificatori biometrici: dati personali derivanti da specifiche elaborazioni tecniche relative alle caratteristiche fisiche e fisiologiche o ai comportamentali di un individuo, che consentono o confermano l’identificazione univoca della persona, tramite l’immagine del volto o i dati relativi alle impronte digitali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2252/2004 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30.11.2018 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme relative alle caratteristiche di sicurezza e alla biometria nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che abroga le Decisioni C(2006) 2909 e C(2008) 8657 [C(2018) 7774 final, 30.11.2018]

Ultimo aggiornamento: 08.01.2020