Precursori di droghe: capitolo esterno

Il presente regolamento mira a rafforzare i controlli sulle importazioni, sulle esportazioni e sui transiti di sostanze chimiche che entrano nella fabbricazione di droghe sintetiche illecite, tra cui gli stimolanti tipo anfetamine quali l’ecstasy. Lo scopo è quello di far fronte alla minaccia crescente costituita dalla fabbricazione di droghe sintetiche in Europa occidentale, prevenendo la diversione di queste sostanze.

ATTO

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

SINTESI

Il regolamento fissa le norme per il monitoraggio del commercio di precursori di droghe tra l’Unione europea (UE) e i paesi terzi. Si chiamano precursori di droghe talune sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Il regolamento si applica alle importazioni, alle esportazioni e ai transiti dei precursori di droghe al fine di prevenirne la diversione.

La normativa vigente in materia è intesa ad applicare l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna, che tratta proprio del commercio di tali sostanze.

L’UE è sempre stata un grande esportatore di precursori e un importatore di droghe prodotte illecitamente. Di recente, è diventata anche uno dei principali esportatori di droghe sintetiche prodotte illecitamente e un importatore dei precursori necessari per la loro fabbricazione. Di conseguenza, è necessario armonizzare a livello di UE le disposizioni relative alla richiesta, alla concessione o al rifiuto di una licenza d’importazione o d’esportazione dei precursori di droghe, nonché le disposizioni relative alla sua sospensione o revoca.

La normativa vigente in materia deve essere aggiornata in considerazione dell'entità degli scambi commerciali che riguardano i precursori. Le nuove procedure interessano i precursori di droghe più sensibili onde evitare oneri amministrativi eccessivi per gli importatori legittimi.

Controllo del commercio

Il regolamento mira a:

L'importazione, l'esportazione e il transito di una sostanza indicata in allegato al regolamento devono essere oggetto di una documentazione adeguata che indichi il nome, la quantità e il peso di queste sostanze, nonché il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e del destinatario finale. Gli operatori interessati devono conservare la documentazione di tutte le operazioni per tre anni.

Gli operatori in questione devono essere autorizzati e registrati in quanto tali dalle autorità competenti del luogo in cui essi sono stabiliti.

I paesi dell’UE instaurano una cooperazione tra gli operatori e le autorità competenti per consentire a queste ultime di prevenire le diversioni. A tal fine, gli operatori devono notificare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e comunicare loro i dati relativi a tutte le transazioni di sostanze classificate.

Inoltre, gli operatori depositano una domanda di autorizzazione di importazione o esportazione per ciascuna operazione presso le competenti autorità del paese dell’UE in cui l’importatore o l’esportatore è stabilito. La domanda di autorizzazione riporta tutte le informazioni relative al trasporto, il nome e l'indirizzo di tutti gli operatori coinvolti e la natura, la quantità e il peso della sostanza. Le autorità competenti deliberano entro 15 giorni lavorativi dal completamento del dossier della richiesta.

Se si sospetta una possibile diversione, le autorità competenti possono rifiutare l’importazione o l’esportazione della sostanza.

Una procedura analoga è prevista per i paesi terzi che hanno comunicato alla Commissione il desiderio di essere informati su qualsiasi esportazione di sostanze che li riguardano o che beneficiano di un accordo con l’UE sul rilascio di autorizzazioni di importazione. I paesi considerati sensibili per quanto riguarda le possibilità di diversione di talune sostanze classificate sono oggetto di una procedura particolare.

I paesi dell’UE provvedono a fornire alle loro autorità competenti i mezzi di informazione e di indagine necessari alla prevenzione delle diversioni.

È indispensabile un’assistenza mutua e confidenziale tra le amministrazioni dei paesi dell’UE. Questi ultimi provvedono ad adottare le sanzioni adeguate in caso di infrazioni e comunicano annualmente alla Commissione i risultati della loro vigilanza. Sulla base di tali dati la Commissione predispone una relazione annuale che è poi trasmessa all’organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

La Commissione elabora linee direttrici al fine di aiutare l’industria chimica. Esse comprendono informazioni relative ai mezzi per riconoscere e segnalare le transazioni sospette, nonché un elenco aggiornato delle sostanze non classificate utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Contesto

A seguito dell'adozione del piano d'azione dell'Unione europea per la lotta contro la droga (2000-2004), la Commissione ha effettuato una valutazione del sistema di controllo del commercio dei precursori e ha ritenuto necessario estendere le disposizioni di controllo agli operatori che commerciano con i paesi terzi, introdurre un approccio comune alle procedure di concessione delle licenze e rafforzare le disposizioni di controllo doganale. Pertanto, il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3677/90, recante in origine misure intese a scoraggiare la diversione dei precursori di droghe.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 111/2005

15.2.2005

-

GU L 22 del 26.1.2005

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 gennaio 2010, conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, e all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all’applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe [COM(2009) 709 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Questa relazione valuta l’applicazione e il funzionamento dei regolamenti (CE) n. 111/2005 (di cui sopra) e (CE) n. 273/2004.

Sulla base dei dati pervenuti dai paesi dell’UE, la valutazione della Commissione conclude che in generale il quadro giuridico per il controllo del commercio dei precursori sembra fornire misure proporzionate per impedire la deviazione dei precursori di droghe, senza ostacolarne il commercio lecito. L’efficace cooperazione tra gli operatori e le autorità competenti ha notevolmente contribuito a questo obiettivo. Inoltre, gli orientamenti dell’UE per l’industria chimica, insieme a un nuovo corso in eLearning per gli operatori economici, complementano in modo efficace questo quadro giuridico.

I paesi dell’UE hanno applicato in maniera soddisfacente il sistema di licenze comune per i precursori della categoria 1, il quale si è dimostrato efficiente sia per le autorità competenti che per l’industria. Tuttavia, l’obbligo di registrazione per i precursori della categoria 2 non sembra sufficiente a permettere un controllo adeguato e a prevenire la deviazione nel commercio di queste sostanze. Inoltre, talune disposizioni (ad es. quelle riguardanti le dichiarazioni dell’acquirente o i criteri per determinare le miscele) sono soggette a diverse interpretazioni da parte dei paesi dell’UE. Altre difficoltà riguardano l’insufficiente frequenza di segnalazione da parte degli operatori alle autorità competenti e alcuni aspetti della legislazione sul commercio esterno, ad es. la mancanza di flessibilità nel periodo di attesa necessario per ottenere una risposta alle notifiche preventive all’esportazione e la mancanza di procedure di autorizzazione semplificate.

La relazione fa quindi le raccomandazioni seguenti:

Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi [Gazzetta ufficiale L 202 del 3.8.2005]. Stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda il funzionario competente, la licenza e la registrazione degli operatori, le comunicazioni, le notifiche preventive all'esportazione nonché le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.

Ultima modifica: 24.02.2011