Trasmissione dei dati di carattere personale da parte di Europol

La lotta dell'Unione europea contro la criminalità organizzata viene sostenuta dall'Europol, ossia l'Ufficio europeo di polizia, il cui compito è quello di migliorare la cooperazione tra i servizi competenti degli Stati membri. Questo atto permette a Europol di trasmettere dati a carattere personale a Stati e organismi terzi al fine di contribuire efficacemente alla lotta contro la criminalità organizzata.

ATTO

Atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte di Europol a Stati e organismi terzi [Cfr atti modificativi].

SINTESI

L'atto definisce taluni termini fondamentali relativi alla trasmissione dei dati di carattere personale come: Stati terzi, organismi terzi, accordo e autorità competenti. In particolare si intende per "dato personale" qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente (numero di identificazione o elemento caratteristico della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica e culturale o sociale). Si intende per "trattamento di dati" qualsiasi operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati che comporti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la comunicazione, la modifica, la consultazione, l'impiego e l'elaborazione dei dati.

Europol può trasmettere i dati di carattere personale:

Gli accordi conclusi fra Europol e gli Stati o gli organismi terzi devono contenere disposizioni riguardanti i destinatari dei dati, il tipo di dati da trasmettere nonché lo scopo perseguito con la trasmissione dei dati. Inoltre, gli accordi devono menzionare le disposizioni sulla responsabilità in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati. Previo parere del consiglio di amministrazione e dell'autorità di controllo comune dell'Europol e accordo del Consiglio, il direttore dell'Europol avvia i negoziati diretti alla conclusione degli accordi precitati.

La trasmissione dei dati all'interno degli Stati terzi è limitata alle autorità competenti in materia di prevenzione e lotta conto le infrazioni di tipo penale. Inoltre, Europol rifiuta qualsiasi trasmissione venga chiesta senza che siano stati precisati i motivi per i quali i dati verrebbero utilizzati.

La ritrasmissione di dati da parte di un organismo terzo con il quale Europol ha concluso un accordo può essere effettuata:

La ritrasmissione di dati comunicati all'Europol da uno Stato membro è autorizzata soltanto con il consenso dello Stato membro interessato.

La trasmissione di dati indicanti l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, nonché relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale di una persona, è limitata ai casi assolutamente necessari.

L'autorità destinataria della trasmissione dei dati deve garantire che quest'ultimi verranno utilizzati solo per lo scopo specificato nella domanda di trasmissione. La stessa autorità è responsabile della loro rettifica o cancellazione qualora emergano degli errori. Essa deve inoltre cancellare i dati quando non siano più utili ai fini precisati nella domanda di trasmissione.

Le presenti regole entrano in vigore il giorno seguente a quello della loro adozione. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le norme formano oggetto di una valutazione sotto il controllo del consiglio di amministrazione, previo parere dell'autorità di controllo comune.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto del Consiglio del 12 marzo 1999

13.03.1999

-

Gazzetta ufficiale C 88 del 30.03.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto del Consiglio del 28 febbraio 2002

01.03.2002

-

Gazzetta ufficiale C 58 del 05.03.2002

See also

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet d'Europol (EN) e SCADplus: la lotta contro la criminalità organizzata.

Ultima modifica: 06.09.2005