Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

 

SINTESI DI:

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Decisione 78/923/CEE relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Decisione 92/583/CEE relativa alla conclusione del protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLE DECISIONI?

La presente convenzione, firmata sotto l’egida del Consiglio d’Europa, intende imporre ai paesi firmatari condizioni comuni minime per la protezione degli animali nei loro metodi di allevamento.

La convenzione è stata emendata nel 1992 dal protocollo di modifica.

La decisione 78/923/CEE e la decisione 92/583/CEE hanno segnato rispettivamente la conclusione della convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti e del suo protocollo di modifica.

PUNTI CHIAVE

La convenzione si applica agli animali d’allevamento, ovvero agli animali allevati o custoditi per la produzione di prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o altri scopi agricoli, compresi gli animali provenienti da modificazioni genetiche o da nuove combinazioni genetiche. La convenzione si rivolge in particolare agli animali che si trovano in sistemi di allevamento intensivo.

L’obiettivo della convenzione è proteggere gli animali da allevamento da inutili sofferenze o lesioni, a causa delle condizioni di alloggiamento, alimentazione o cura. Per raggiungere questo obiettivo, la convenzione impone ai paesi che l’hanno approvata di rispettare determinate regole, in particolare relativamente al sito di allevamento (spazio e condizioni ambientali), all’alimentazione e la salute degli animali, e all’organizzazione delle ispezioni degli impianti tecnici nei moderni sistemi di allevamento intensivo.

La convenzione crea un comitato permanente che sovrintende alla sua attuazione. Questo comitato può elaborare e adottare raccomandazioni nei confronti dei paesi firmatari.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 10 settembre 1978.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 323 del 17.11.1978, pag. 14).

Protocollo di modifica alla convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 22).

Decisione 78/923/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12).

Decisione 92/583/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime relative alla protezione dei vitelli (versione codificata) (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

Le successive modifiche alla direttiva 2008/119/CE del Consiglio sono state integrate al testo originale. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata) (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.06.2020