Controlli veterinari e zootecnici di animali e di prodotti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari

 

SINTESI DI:

Direttiva 90/425/CEE — Controlli veterinari e zootecnici di animali e di prodotti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari

QUAL ÈLO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa definisce le regole relative ai controlli veterinari* e zootecnici* da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari.

Essa abolisce i controlli veterinari (e zootecnici) alle frontiere interne dell’Unione, sostituendoli con controlli effettuati nel luogo di partenza, durante il transito e nel luogo di destinazione.

Il regolamento (UE) n. 2016/1012 ha modificato il titolo della direttiva e ha rimosso i riferimenti ai controlli zootecnici. Esso si applica dal 1 novembre 2018.

Il regolamento (UE) n. 2017/625 abroga la direttiva 90/425/CEE con decorrenza 14 dicembre 2019.

PUNTI CHIAVE

Animali vivi, uova da cova, materiale germinale, prodotti di origine animale

La direttiva e le successive modifiche affronta il tema dei controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti (uova da cova, materiale germinale*, prodotti di origine animale) contemplati dalle normative dell’UE.

La direttiva non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia accompagnati da persone fisiche.

Controlli all’origine

Nello Stato membro di origine, l’autorità competente deve garantire, tra l’altro, che gli animali e i prodotti destinati agli scambi:

Inoltre, l’autorità competente nell’UE sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta per verificare che gli animali vivi e i prodotti rispondano ai requisiti europei e in particolare rispettino le condizioni in materia di identificazione. Per i detentori o gli speditori di animali o prodotti (responsabili della preparazione del trasporto degli animali e dei prodotti) che non rispettano tali regole, sono previste sanzioni.

Controlli nel luogo di destinazione

Nei luoghi di destinazione le autorità competenti possono effettuare controlli a campione non discriminatori volti a verificare che gli animali e i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti applicabili al luogo di origine (vedere sopra). In caso di presunta infrazione possono essere effettuati controlli durante il trasporto.

I destinatari degli animali e prodotti spediti da un altro Stato membro sono responsabili di tali animali e prodotti al loro arrivo a destinazione, nonché della loro sorte una volta concluso il trasporto. Ciò si applica ad esempio nel caso di animali destinati ai mercati. I destinatari possono essere obbligati a segnalare in anticipo all’autorità competente dello Stato di destinazione l’arrivo di animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro.

Nel caso in cui la normativa comunitaria o quella nazionale, nei settori non ancora armonizzati e nell’osservanza delle norme generali del trattato, preveda la quarantena per gli animali vivi, questa avviene, di norma, presso l’azienda destinataria.

Controlli presso porti, aeroporti e posti di frontiera con paesi terzi

I controlli possono essere effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nel territorio UE gli animali vivi e i prodotti provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti di frontiera con i paesi terzi. In occasione di tali controlli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le seguenti misure:

Se in occasione di un controllo le autorità competenti constatano:

Disposizioni comuni

Al manifestarsi di zoonosi, malattie o rischi per la salute dell’uomo o animale, lo Stato membro di spedizione deve adottare le misure appropriate di prevenzione e lotta, ivi incluse le misure di restrizione dei movimenti in caso di rischio grave. Lo Stato membro di destinazione o di transito può adottare misure preventive quali la messa in quarantena. La Commissione europea procede non appena possibile a un esame della situazione e decide le misure da prendere.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di animali e/o prodotti tengano un registro in cui sono iscritte le forniture e la destinazione ulteriore degli animali o dei prodotti.

La Commissione attua nel 2004 un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie: il sistema TRACES.

Dal 1° luglio 1992 i controlli veterinari su tutti gli animali vivi sono aboliti, visti i progressi realizzati nel settore dei controlli degli animali provenienti dai paesi terzi e delle misure di lotta contro l’afta epizootica e la peste suina.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È stato applicato dal 26 luglio 1990. Gli Stati membri avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il 1 luglio 1992, con l’eccezione delle regole di cui all’Art.10 (sull’insorgere delle malattie) che dovevano essere adottate entro il 26 settembre 1990.

TERMINI CHIAVE

Controllo veterinario: qualsiasi controllo fisico (e/o formalità amministrativa) riguardante gli animali o i prodotti di origine animale, inteso direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o animale.
Controlli zootecnici: qualsiasi controllo fisico e/o qualsiasi formalità amministrativa riguardanti gli animali contemplati dalla legislazione zootecnica intesi in modo diretto o indiretto ad assicurare il miglioramento delle razze di animali.
Materiale germinale: sperma, spermatozoi, oociti ed embrioni destinati alla riproduzione.
Zoonosi: qualsiasi malattia e/o infezione che possa essere trasmessa tra gli animali e l’uomo.
Malattia epizootica: una malattia che interessa un grande numero di animali in un periodo di tempo ristretto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, del 18.8.1990, pagg. 29-41).

Le successive modifiche alla direttiva 90/425/CEE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171, del 29.6.2016, pag. 66).

Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216, del 28.8.2003, pag. 58)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24, del 30.1.1998, pag. 9)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, del 24.9.1991, pag. 56).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.02.2018