Scambi intracomunitari di riproduttori ovini e caprini di razza pura
L'Unione europea (UE) armonizza le norme applicabili agli scambi di ovini e caprini di razza pura destinati alla riproduzione sul suo territorio.
ATTO
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
La presente direttiva stabilisce norme comuni che disciplinano gli scambi di riproduttori ovini e caprini di razza pura sul territorio europeo.
Gli ovini e i caprini
La presente direttiva si applica:
Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri non possono vietare, limitare ovvero ostacolare per motivi zootecnici:
Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l’elenco delle organizzazioni di allevatori responsabili della creazione o della tenuta dei libri genealogici, prima di metterlo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme comuni a livello europeo
La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente quando procede a stabilire:
Il certificato zootecnico
Gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura nonché il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni possono essere accompagnati, nella loro commercializzazione, da un certificato zootecnico, qualora lo Stato membro lo richieda.
Le importazioni da paesi terzi
Le norme applicabili alle importazioni di ovini o caprini riproduttori di razza pura e di loro sperma, ovuli ed embrioni devono essere almeno equivalenti alle norme che disciplinano gli scambi tra gli Stati membri dell’UE.
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 89/361/CEE |
5.6.1989 |
1.1.1991 |
GU L 153, 6.6.1989 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2008/73/CE |
3.9.2008 |
1.1.2010 |
GU L 219, 14.8.2008 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 89/361/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].
Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d’iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].
Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell’attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].
Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l’ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l’utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].
Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].
Ultima modifica: 23.06.2011