Divieto di somministrazione di ormoni (e altre sostanze) nelle produzioni animali
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
Essa punta a tutelare la salute dei consumatori e preservare la qualità dei prodotti alimentari controllando l’utilizzo di ormoni negli animali.
PUNTI CHIAVE
Sostanze
La direttiva vieta la somministrazione di talune sostanze agli animali da azienda per stimolarne la crescita. Le sostanze, elencate nell’Allegato II, sono:
L’Allegato III alla direttiva contiene inoltre un elenco di sostanze temporaneamente vietate tra le quali le sostanze ad azione estrogena* (diverse dall’estradiolo-17ßa e suoi derivati esterificati), androgena* o gestagena* (possibili deroghe).
Direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE confermando il divieto di utilizzazione di ormoni stimolanti della crescita negli animali. Inoltre, la direttiva limita in modo sostanziale le circostanze nelle quali è consentita la somministrazione di estradiolo 17-ß per scopi diversi dalla produzione di animali produttori di alimenti
Direttiva 2008/97/CE che modifica la direttiva 96/22/CE e limita l’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE ai soli animali produttori di alimenti.
Poiché l’estradiolo-17ß non è indispensabile per la produzione di animali produttori di alimenti (in quanto sono disponibili alternative) e a causa dei suoi potenziali rischi per la salute umana, viene stabilito il divieto totale di utilizzare l’estradiolo-17ß per gli animali produttori di alimenti. Pertanto le deroghe temporanee disposte per l’utilizzo di estradiolo-17ß non vengono rinnovate.
Divieto
La direttiva vieta:
Deroghe
Le sostanze ad azione ormonica, tireostatica e ß-agoniste non possono essere somministrate ad animali di azienda. Tuttavia, queste sostanze possono essere utilizzate per fini terapeutici o zootecnici, purché il loro uso sia controllato.
Importazioni
L’importazione di animali o di carne o di prodotti animali provenienti da paesi terzi che consentono la somministrazione di tali sostanze per stimolare la crescita è vietata nell’Unione europea. Tuttavia, il divieto dell’UE non si applica nel caso in cui questi paesi siano in grado di offrire una garanzia equivalente per le esportazioni quali il sistema di allevamento separato.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
È stata applicata dal 23 maggio 1996. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il martedì 1 luglio 1997.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, 23.5.1996, pag. 3).
Le successive modifiche alla direttiva 96/22/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre, 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, 28.11.2001, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 16.11.2017