L'OCM del luppolo

Per gli aiuti concessi dall'Unione europea per il luppolo, il 1º gennaio 2005 (il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2005) segna il passaggio al sistema degli aiuti disaccoppiati (indipendenza dagli aiuti concessi in funzione della produzione) e del pagamento unico per azienda. Tuttavia, ciascuno Stato membro può concedere un massimo del 25% dell'aiuto al settore come aiuto supplementare agli agricoltori e/o alle associazioni di produttori riconosciute.

ATTO

Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

SINTESI

Campo di applicazione

L'organizzazione comune di mercato (OCM) del luppolo riguarda i coni di luppolo, freschi o secchi, le polveri e i pellet di luppolo e gli estratti di luppolo.

Disaccoppiamento

A partire dal 1ºgennaio 2005 gli aiuti diretti per il luppolo saranno interamente disaccoppiati dalla produzione (tranne per i paesi che applicano, per il luppolo, il periodo di transizione al nuovo sistema fino al 31 dicembre 2005).

Aiuti diretti

Gli Stati membri potranno mantenere, conformemente ai rispettivi massimali nazionali, il 25% massimo dei precedenti aiuti diretti alla superficie in produzione o provvisoriamente messa a riposo. Tali aiuti sono concessi per compensare situazioni di mercato particolari o situazioni strutturali a livello regionale (regioni produttrici che rientrano nei casi speciali).

Calcolo dell'importo degli aiuti diretti (alla superficie in produzione o provvisoriamente messa a riposo)

Per calcolare l'importo di riferimento degli aiuti per ciascun produttore, lo Stato membro moltiplica il numero di ettari (arrotondato a due decimali) per i quali, nel periodo 2000-2002, era stato erogato un aiuto pari a 480 euro/ettaro.

Condizionalità ecologica

Come gli altri aiuti diretti destinati ai produttori, gli agricoltori devono soddisfare alcuni obblighi: la condizionalità ecologica, la modulazione e la disciplina finanziaria.

Contesto

L'OCM del luppolo è stata modificata nell'ambito del cosiddetto "pacchetto mediterraneo" durante i negoziati in sede di Consiglio dei ministri e di Parlamento europeo. Tale pacchetto comprende anche il tabacco, il cotone nonché l'olio di oliva e le olive da tavola. Per quanto la riforma del settore del luppolo possa prendere avvio già dal 2005, l'entrata in vigore delle riforme delle OCM degli altri prodotti è prevista solamente dal 1º gennaio 2006.

Tali prodotti si sono integrati al sistema di pagamento unico disaccoppiato in una seconda fase, ma con alcune specificità: o mantenendo una parte del precedente aiuto per ettaro (cotone e olio di oliva) o mantenendo un aiuto supplementare agli agricoltori o alle associazioni di produttori (luppolo) oppure stabilendo un passaggio integrale ma con un ampio periodo di transizione (tabacco (es de en fr)).

Il cotone, il tabacco e l'olio di oliva sono prodotti in alcune regioni caratterizzate da un ritardo dello sviluppo. La riforma cerca di preservare le coltivazioni in queste regioni, accordando priorità al reddito degli agricoltori anziché all'aiuto al prodotto. In tale contesto, il tabacco e il cotone beneficeranno di un sostegno accoppiato alla produzione per l'adattamento al nuovo sistema. Un aiuto accoppiato per il luppolo può essere concesso per tenere conto delle situazioni particolari di mercato o delle situazioni strutturali a livello regionale.

L'attuale riforma dei "prodotti mediterranei" si basa sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: "Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC: settori del tabacco, dell'olio d'oliva, del cotone e dello zucchero (es de en fr)". La riforma del settore del luppolo è stata preceduta da una relazione sullo sviluppo del medesimo settore [COM(2003) 571 def.].

Per il regime vigente del luppolo () (in applicazione fino al 31 dicembre 2005), si consulti la scheda SCADplus sull'argomento.

Per ulteriori informazioni sul luppolo (DE) (EN) (FR) pagina di riferimento presso la direzione generale dell'Agricoltura.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 864/2004 [adozione: consultazione: CNS/2003/0278]

01.05.2004

01.01.2005 (per il luppolo)

GU L 161 del 30.4.2004

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo [Gazzetta ufficiale L 355 del 15.12.2006].

Regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo [Gazzetta ufficiale L 288 del 19.10.2006].

Elenco delle associazioni di produttori riconosciute nel settore del luppolo [Gazzetta ufficiale L 230 del 23.09.2006].

Elenco dei centri di certificazione del luppolo e relativi numeri di codice [Gazzetta ufficiale L 230 del 23.09.2006].

Elenco dei luoghi di produzione del luppolo [Gazzetta ufficiale L 230 del 23.09.2006].

See also

Per ulteriori informazioni, si veda la legislazione sul luppolo.

Ultima modifica: 14.01.2008